Dl 83/2015 - PCT - Facoltativo il deposito digitale dell'atto introduttivo del giudizio

Proprio in questo caldo sabato di fine giugno viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 83/2015, decreto di cui molti studiosi del settore avevano avuto informale notizia già da qualche giorno.
Per quanto attiene agli argomenti trattati solitamente in questo blog è di massimo interesse l’articolo 19 che – seppur sommariamente – sarà oggetto dell’analisi che segue.
Preciso che si tratta di una prima lettura del testo, che andrà necessariamente lasciato decantare ed analizzato poi con calma.
Vediamo quindi quali sono le principali novità introdotte dal suddetto provvedimento:
1)      L’articolo in questione modifica, innanzitutto, l’art. 16 bis del DL 179/2012 inserendo il comma 1bis “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere  dal  30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in  giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”
L’inserimento di questo nuovo comma, quindi, introduce di fatto la facoltatività del deposito telematico di tutti gli atti introduttivi e di costituzione e, quindi, di tutte quelle tipologie di atto che avevano creato tanti tutti interpretativi e tante pronunce giurisprudenziali.
Ulteriore conseguenza dell’entrata in vigore di questa nuova norma, è l’abrogazione de facto dell’art. 35 del DM 44/2011 che perde in effetti di ogni utilità.
2)      Il DL 83/2015 introduce poi l’art. 16 decies all’interno del DL 179/2012: “Il difensore, il dipendente di cui si  avvale  la  pubblica  amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando  depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.”
Viene quindi non solo concesso all’Avvocato un nuovo potere di autentica in sede di deposito telematico, ma di fatto, un vero e proprio obbligo di attestazione di conformità.
Il Difensore che, ad esempio, dovesse depositare telematicamente la chiamata in causa di terzo notificata tramite Ufficiale Giudiziario, dovrà necessariamente attestare la conformità della copia digitalizzata (scansionata) dell’atto, rispetto all’originale cartaceo. Attività, quest’ultima, che - sino ad oggi - non era in alcun modo necessaria ai fini di un corretto deposito di tale tipologia di documento.
3)      Il Decreto in oggetto, cerca poi di fare chiarezza in ordine alle modalità di attestazione di conformità delle copie conformi con l’inserimento dell’art. 16 undecies all’interno del DL 179/2012: “Quando l'attestazione  di  conformità prevista  dalle  disposizioni della presente  sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente.  Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”
Il nobile intento di fare chiarezza in ordine alle modalità di attestazioni di conformità non è però – di fatto – servito a raggiungere l’obiettivo.
La norma in questione, infatti, ricalca quasi integralmente il DPCM del novembre 2014, norma che la maggior parte dei Colleghi ha già da tempo cominciato ad applicare sia per quanto riguarda le notificazioni in proprio che per le iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive.
Il nuovo articolo 16 undecies riesce, semmai, a creare ancor più confusione, poiché mentre il DPCM richiedeva espressamente l’inserimento dell’impronta (hash) qualora l’attestazione di conformità fosse stata inserita in documento separato rispetto alla copia autentica, la norma in commento, invece, si limita a richiedere la necessità di “indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce” senza stabilire quali siano tali dati essenziali. A questo punto il consiglio non può essere che quello di continuare ad inserire l’impronta nelle attestazione di conformità, posto che tale inserimento sarà certamente idoneo ad “individuare unicamente la copia”.
Preciso, infine, che il DL in questione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
   


Commenti

  1. gli esami non finiscono mai........

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    1. A questo punto il consiglio non può essere che quello di continuare ad inserire l’impronta nelle attestazione di conformità, posto che tale inserimento sarà certamente idoneo ad “individuare unicamente la copia”.
      E' POSSIBILE AVERE UN MODELLO?

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    2. Puoi utilizzare queste app http://apps.dirittopratico.it/

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