I mille usi della posta elettronica certificata
Ed eccoci giunti alla seconda puntata
della nostra “guida galattica per giuristi telematici”.
Dopo aver chiarito quali siano i
requisiti minimi per poter fruire del PCT, e quali siano le regole d’oro da
tenere a mente per “sopravvivere” all'avvento delle nuove tecnologie nel
processo civile, è adesso necessario approfondire l’analisi dei singoli
strumenti dei quali il giurista telematico è dotato.
Uno dei principali è certamente la Poste
Elettronica Certificata (PEC), un’invenzione – c’è da sottolinearlo – tutta italiana,
che non ha quindi nessuna corrispondenza negli altri ordinamenti giuridici e
che, proprio per questa ragione, è del tutto sconosciuta all'estero.
Posta Elettronica Certificata è definita,
dall'art. 1 del DPR 11/02/2005 n. 68, “sistema di comunicazione in grado di attestare
l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi”.
Da questa semplice definizione possiamo
già facilmente comprendere in cosa consista quell'accezione “certificata”
che differenzia la PEC da un normale sistema di posta elettronica, ossia, nell'attestazione
digitale esterna dell’avvenuto
invio e dell’avvenuta consegna di documenti informatici.
In pratica, quindi, contrariamente ai
normali sistemi di mail in cui il nostro messaggio attraversa la rete senza
nessuna certezza sull'effettiva ricezione e senza nessuna reale coscienza su
chi sia realmente il destinatario cui è indirizzata, la PEC ci consente di
avere un’attestazione (fornita da un certificatore esterno abilitato) relativa
a 4 elementi principali:
1)
Identità del mittente
2)
Identità del destinatario
3)
Data di invio
4)
Data di ricezione
In virtù della certificazione di cui sopra, il DLT 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
digitale) equipara – all'art. 48 comma II – la comunicazione inviata tramite PEC ad
una classica raccomandata A/R.
Se quindi il nostro indirizzo di posta
elettronica certificata (di cui – per obbligo di legge – tutti gli Avvocati
devono essere dotati) è mezzo idoneo a sostituire la raccomandata A/R, quali potranno
essere gli utilizzi che il professionista digitale potrà farne ?
Decisamente molteplici !
Partiamo innanzitutto dal presupposto
che – ad oggi – sussiste un obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata per:
· Ditte individuali
· Società
· Alcune categorie di professionisti (fra cui gli Avvocati)
· Le pubbliche amministrazioni
· Ditte individuali
· Società
· Alcune categorie di professionisti (fra cui gli Avvocati)
· Le pubbliche amministrazioni
con tutte evidenza, quindi, le normali
comunicazioni con i soggetti di cui sopra, potranno essere effettuate
tranquillamente via PEC invece che con i classici sistemi analogici.
Potremo quindi effettuare via PEC:
A)
I classici scambi di fax con i Colleghi,
risparmiando su carta, toner e costo della telefonata;
B)
La messa in mora o la richiesta di
adempimento ad una qualsiasi società o ditta individuale, con notevole
risparmio sul costo della raccomandata;
C)
L’insinuazione nelle procedure
fallimentari (in questo caso parliamo di un obbligo e non di una facoltà,
prescritto dall'art. 93 L.F.);
D)
Le notificazioni in proprio previste
dalla L. 53/94 (facoltà espressamente concessa dall'art. 3-bis della medesima
legge), anche in questo caso con notevole risparmio sulle spese postali e di
notifica;
E)
I depositi degli atti endoprocessuali – nel procedimenti civili – ed i ricorsi per decreto ingiuntivo. Per tali
tipologie di atto sussisterà l’obbligo di deposito tramite PEC a partire dal 30
giungo 2014 (per i dettagli vi rimando agli altri articoli presenti in questo
blog).
Lasciando a futuri approfondimenti i
punti da C) ad E), vediamo come è possibile approntare una comunicazione via
PEC che vada a sostituire un fax o una raccomandata.
Preliminarmente ad ogni ulteriore
indicazione vi è innanzitutto da rispondere al quesito che molti lettori
potrebbero già essersi posti, ossia, “dove trovo l’indirizzo PEC del
destinatario ?”
La risposta varia a seconda della
tipologia di destinatario che si sta cercando.
Attualmente esistono più registri PEC
attivi in Italia, ed esempio, il ReGIndE che racchiude le PEC dei soggetti
sterni abilitati al PCT, come i CTU o gli Avvocati, oppure il registro della
camera di commercio che reca quelli delle aziende, ma – per nostra comodità – basterà far riferimento a due
indici generali:
· INI PEC – che racchiude gli indirizzi di posta elettronica di professionisti ed imprese
· IPA – che raccoglie, invece, gli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Accedendo, quindi, alle pagine web dei
due indici sopra richiamati, potremo – ad esempio – scovare la PEC del Collega
a cui volevamo inviare una comunicazione, oppure dell’azienda a cui dobbiamo
recapitare una messa in mora.
Una volta individuato l’indirizzo PEC
del destinatario possiamo tranquillamente procedere all’elaborazione della
nostra comunicazione ed al suo invio.
Normalmente, quando inviamo un messaggio
di posta elettronica, inseriamo il testo del messaggio nel corpo dell’email,
nella redazione di un messaggio PEC, invece, si procede in un modo
un po’ diverso.
Le ragioni di questa diversa procedura saranno meglio chiarite nella parte finale di questo articolo.
Vediamo ora di capire, quindi, quali sono le fasi
principali della preparazione e dell'invio del nostro messaggio PEC attraverso lo schema che segue:
Per la fase di “preparazione” avremo
semplicemente bisogno del nostro classico editor di testi (open office, word….
etc…..) per redigere la missiva, avendo cura, una volta completata, di salvarla
in formato pdf.
La maggior parte degli editor di testo
di ultima generazione (approssimativamente tutte le versioni successive al
2007) permettono l’esportazione o il salvataggio diretto dei file in formato
pdf, qualora – però – il vostro programma non consentisse questa facoltà, le alternative
possono essere due:
1)
Scaricare e installare una stampante
virtuale in pdf, ossia, un programma che crei una stampante residente sul vostro
pc che – in realtà – nulla ha di fisico, ma che si limiti a salvare un nuovo
file in formato pdf.
2)
Acquistare una nuova versione del vostro
programma di video scrittura, o scaricare gratuitamente editor open source quali open office
o libre office.
Una volta salvata una copia pdf della
vostra missiva potrete passare alla fase di sottoscrizione.
La maggior parte dei supporti di firma
digitale vengono forniti con il proprio software a corredo e quindi con tutto il
necessario per poter firmare un file digitalmente.
Qualora la vostra smart card, chiavetta
USB per firma digitale o altro supporto di firma, non fosse stato venduto unitamente ad un
programma per la sottoscrizione digitale, non vi rimarrà che scaricare e installare
– gratuitamente – uno dei due programmi di firma maggiormente diffusi: Arubasign oppure Dike.
Dopo aver aperto il programma per la
sottoscrizione digitale, non dovrete far altro che ricercare – dall'applicativo
– il file pdf da firmare, selezionare il formato di firma (benché il formato
CADES - P7M - sia obbligatorio solo per il PCT, consiglio comunque di utilizzarlo come formato “preferito” per la firma digitale) ed inserire il pin o la
password.
Giunti finalmente all'ultima fase del
processo di preparazione e invio del nostro messaggio di PEC non dovremo far
altro che aprire il client di posta elettronica installato sul nostro computer (outlook, thunderbird,
mail, windows mail… etc…..) e creare un nuovo messaggio. Raccomando di fare
sempre molta attenzione alla selezione del mittente perché, qualora avessimo configurato più indirizzi di posta elettronica sul nostro client mail, il programma utilizzerà in automatico l’indirizzo
di posta predefinito e non necessariamente quello di PEC. Onde evitare errori, quindi, l’indirizzo mittente
andrà selezionato come prima operazione successiva alla creazione del
messaggio di posta.
Fatto ciò non ci resterà che scrivere l’indirizzo
del destinatario, allegare il file firmato digitalmente, allegare la missiva non
sottoscritta in formato pdf (come copia di cortesia) e premere invio.
Il corpo della mail potrà essere lasciato
in bianco oppure – a seconda del tipo di comunicazione – potrà riportare diciture
quali “In allegato troverà la missiva firmata digitalmente”.
In merito al perché si opti per questa
procedura – invero un po’ macchinosa – per redigere ed inviare un messaggio PEC, dobbiamo analizzare il valore che vogliamo dare alla nostra posta elettronica
certificata, ossia, quello di una raccomandata.
Se, come abbiamo detto, la PEC attesta: mittente,
destinatario, ora di invio ed ora di ricezione, per far sì che il contenuto sia
sottoscritto in modo analogo ad una normale lettera raccomandata, dovremo
obbligatoriamente redigere la nostra missiva in formato elettronico (con il programma di scrittura) e firmarlo digitalmente, inserendolo poi, quale allegato, nel messaggio di posta elettronica certificata.
Sostanzialmente, con questa procedura,
non faremo altro che utilizzare la PEC quale veicolo per trasmettere il
messaggio alla stessa allegato, un po’ come se quest'ultima fosse la busta bianca all'interno
della quale riponiamo la nostra comunicazione inviata per raccomandata.
Senza addentrarci eccessivamente in argomenti che sono
oggetto di continue modifiche normative e difettano ancora di un sufficiente
numero di pronunce giurisprudenziali, è necessario però sottolineare che la
comunicazione via PEC, redatta nel corpo della mail e non inserita come
allegato sottoscritto digitalmente, non è comunque da considerarsi priva di
alcuna sottoscrizione.
Da un lato, infatti, alla PEC è stato
inizialmente conferito il rango di “firma elettronica”, nel senso che il contenuto
del messaggio di posta elettronica certificata poteva dirsi sottoscritto con
firma elettronica semplice che, come sappiamo, a memoria dell’art. 21 del
Codice dell’Amministrazione digitale “è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”
Dall’altro, a seguito di recenti
interventi normativi, l’invio tramite posta elettronica certificata di cui
all’articolo 65, comma 1, lettera c‐bis)
del Codice dell’Amministrazione Digitale, sostituisce, nei confronti della
pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata.
In questo modo, il semplice invio
tramite PEC – senza ulteriore sottoscrizione elettronica – è stato
(esclusivamente nei casi in cui il messaggio sia rivolto ad una pubblica
amministrazione) equiparato alla firma elettronica avanzata.
Se da un lato, però, il legislatore apre le porte ad una sorta di "sottoscrizione automatica" delle PEC nei confronti della PA, dall'altro - in preda alla solita schizofrenia propria del normatore italico - limita la validità di firma elettronica avanzata del messaggio di posta certificata unicamente ai casi di utilizzo di una PEC-ID (per le regole tecniche si veda il DPCM 27 settembre 2012), ossia, di un indirizzo PEC il cui certificatore funga anche da "identificatore" del mittente, ed abbia provveduto ad accertare l'identità di quest'ultimo attraverso l'esibizione fisica di un documento di identità oppure attraverso la sottoscrizione digitale (e quindi facendo tornare in auge la necessità di una firma digitale) di un modulo di adesione (per gli altri metodi di identificazione si rimanda alla lettura degli artt. 5 e 6 del suddetto provvedimento normativo).
Se da un lato, però, il legislatore apre le porte ad una sorta di "sottoscrizione automatica" delle PEC nei confronti della PA, dall'altro - in preda alla solita schizofrenia propria del normatore italico - limita la validità di firma elettronica avanzata del messaggio di posta certificata unicamente ai casi di utilizzo di una PEC-ID (per le regole tecniche si veda il DPCM 27 settembre 2012), ossia, di un indirizzo PEC il cui certificatore funga anche da "identificatore" del mittente, ed abbia provveduto ad accertare l'identità di quest'ultimo attraverso l'esibizione fisica di un documento di identità oppure attraverso la sottoscrizione digitale (e quindi facendo tornare in auge la necessità di una firma digitale) di un modulo di adesione (per gli altri metodi di identificazione si rimanda alla lettura degli artt. 5 e 6 del suddetto provvedimento normativo).
Cercando però di rientrare nei ranghi di
una guida pratica, quale questa vuole essere, ed allontanandoci quindi da
problemi di natura giuridica ancora poco dibattuti in dottrina e
giurisprudenza, a noi basterà ricordare che, il messaggio di Posta Elettronica Certificata realizzato con le
modalità sopra descritte, può andare a sostituire, in tutto e per tutto, una
classica lettera raccomandata.
Voglio solo ringraziarvi per il lavoro che svolgono e la loro volontà di condividere. Ha creato materiali eccezionali e tutti noi beneficiare della vostra generosità.
RispondiEliminaAvvocato avrei una domanda sulla diffida via pec.
RispondiEliminaSe, invece che seguire la procedura da Lei indicata, scrivessi la diffida, la stampassi, la firmassi "a mano", la scansionassi e la allegassi alla mia pec andrebbe bene lo stesso?
GRAZIE INFINITE PER LA RISPOSTA CHE VORRA' DARMI!
Elena