Dl 83/2015 - PCT - Facoltativo il deposito digitale dell'atto introduttivo del giudizio
Proprio in questo caldo sabato di fine giugno
viene pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il DL 83/2015, decreto di cui molti studiosi del settore avevano
avuto informale notizia già da qualche giorno.
Per quanto attiene agli argomenti trattati
solitamente in questo blog è di massimo interesse l’articolo 19 che – seppur sommariamente
– sarà oggetto dell’analisi che segue.
Preciso che si tratta di una prima lettura
del testo, che andrà necessariamente lasciato decantare ed analizzato poi con
calma.
Vediamo quindi quali sono le principali novità
introdotte dal suddetto provvedimento:
1)
L’articolo in questione modifica, innanzitutto,
l’art. 16 bis del DL 179/2012 inserendo il comma 1bis “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria
giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito
telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale
la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali
modalità”
L’inserimento di questo nuovo comma, quindi, introduce di fatto la
facoltatività del deposito telematico di tutti gli atti introduttivi e di
costituzione e, quindi, di tutte quelle tipologie di atto che avevano creato
tanti tutti interpretativi e tante pronunce giurisprudenziali.
Ulteriore conseguenza dell’entrata in vigore di questa nuova norma, è l’abrogazione
de facto dell’art. 35 del DM 44/2011 che perde in effetti di ogni utilità.
2)
Il DL 83/2015 introduce poi l’art. 16
decies all’interno del DL 179/2012: “Il
difensore, il dipendente di cui si
avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e
notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a
norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia
al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale
dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la
notificazione.”
Viene quindi non solo concesso all’Avvocato un nuovo potere di autentica in
sede di deposito telematico, ma di fatto, un vero e proprio obbligo di
attestazione di conformità.
Il Difensore che, ad esempio, dovesse depositare telematicamente la
chiamata in causa di terzo notificata tramite Ufficiale Giudiziario, dovrà necessariamente
attestare la conformità della copia digitalizzata (scansionata) dell’atto,
rispetto all’originale cartaceo. Attività, quest’ultima, che - sino ad oggi - non
era in alcun modo necessaria ai fini di un corretto deposito di tale tipologia
di documento.
3)
Il Decreto in oggetto, cerca poi di fare
chiarezza in ordine alle modalità di attestazione di conformità delle copie
conformi con l’inserimento dell’art. 16 undecies all’interno del DL 179/2012: “Quando l'attestazione di
conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo
3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia
analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando
l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. Nel caso
previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta
su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati
essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il
predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante
il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica,
l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”
Il nobile intento di fare chiarezza in ordine alle modalità di attestazioni
di conformità non è però – di fatto – servito a raggiungere l’obiettivo.
La norma in questione, infatti, ricalca quasi integralmente il DPCM del
novembre 2014, norma che la maggior parte dei Colleghi ha già da tempo
cominciato ad applicare sia per quanto riguarda le notificazioni in proprio che
per le iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive.
Il nuovo articolo 16
undecies riesce, semmai, a creare ancor più confusione, poiché mentre il DPCM richiedeva
espressamente l’inserimento dell’impronta (hash) qualora l’attestazione di
conformità fosse stata inserita in documento separato rispetto alla copia
autentica, la norma in commento, invece, si limita a richiedere la necessità di
“indicazione dei dati essenziali per
individuare univocamente la copia a cui si riferisce” senza stabilire quali
siano tali dati essenziali. A questo punto il consiglio non può essere che quello
di continuare ad inserire l’impronta nelle attestazione di conformità, posto
che tale inserimento sarà certamente idoneo ad “individuare unicamente la copia”.
Preciso, infine,
che il DL in questione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
gli esami non finiscono mai........
RispondiEliminaA questo punto il consiglio non può essere che quello di continuare ad inserire l’impronta nelle attestazione di conformità, posto che tale inserimento sarà certamente idoneo ad “individuare unicamente la copia”.
EliminaE' POSSIBILE AVERE UN MODELLO?
Puoi utilizzare queste app http://apps.dirittopratico.it/
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