Aggiornamento delle specifiche tecniche in materia di PCT

E’ di pochi giorni fa la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove regole tecniche tecnico in materia di processo telematico.

Cerchiamo di capire quali siano le principali novità introdotte:

•             È stato inserito l’art. 9 bis relativo all’alimentazione del registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni.
Il riferimento, però, non è al c.d. IPA cioè all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ma al Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 che è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati attraverso il proprio punto di accesso oppure attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp?redirectflag=1.
•             È stato modificato l’art. 12, comma 2, con l’inserimento, accanto al CADES-BES, del formato PADES-BES per la firma dell’atto telematico.
Benché l’innovazione sia apprezzabile e di notevole importanza (sulle pagine di questo blog mi sono già dilungato sulla maggiore versatilità del formato PADES rispetto agli altri formati di firma digitale) a mio avviso, però, potrebbe non rappresentare un vero e proprio punto di svolta nella scelta del formato di sottoscrizione da utilizzare nel PCT.
Il PADES infatti, come anche facilmente intuibile dall’estensione dell’acronimo (PDF Advanced Electronic Signature), è utilizzabile esclusivamente per la sottoscrizione di file in formato PDF mentre il CADES ha decisamente meno restrizioni in ordine ai formati di file su cui può essere apposta la firma digitale.
Se nessun problema si pone per l’atto principale – che anche in base al nuovo provvedimento 16 aprile 2014 deve essere in formato pdf testuale – lo stesso non può dirsi per il file datiatto.xml.
Sottolineo, infatti, che sia il precedente provvedimento del 18 luglio 2011 che l’attuale provvedimento del 16 aprile 2014 (art. 12 comma 1, lett. e), richiedono che l’atto da depositarsi telematicamente sia affiancato da un file in formato .xml da sottoscriversi con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Il file datiatto.xml, quindi, non potrà comunque essere sottoscritto in PADES-BES e l’Avvocato telematico dovrà, qualora decida di utilizzare detto formato, inutilmente complicarsi la vita scegliendo detto formato di firma per l’atto principale ed uno diverso (il CADES-BES) per il file datiatto.xml.
Oltre a questo molti redattori di buste telematiche danno la possibilità di firmare tutti i documenti allegati in un'unica soluzione, facilitando di gran lunga il lavoro del Professionista.
Ebbene il classico “firma tutto” non potrà far uso dello standard PADES-BES.
Per tali ragioni non credo che i software di redazione opteranno per la scelta di questo formato come standard predefinito ma, allo stesso tempo, ritengo l’innovazione importante per aver introdotto finalmente una sostanziale equiparazione fra i due formati.
Oggi quindi, a maggior ragione, sarà consigliabile l’utilizzo del formato PADES-BES (decisamente più semplice da gestire e da leggere) nelle comunicazioni fra titolari di indirizzi PEC.
•             Altra importante innovazione introdotta dal Provvedimento 16 aprile 2014 è quella dell’art. 13, comma 1, che – come da tempo richiesto da Dottrina e Professionisti – inserisce fra i formati di file di cui è consentito il deposito tramite il PCT gli .eml e gli .msg, ossia, i classici formati in cui vengono salvati i file di e-mail.
Il normatore, in questo caso, perde però l’opportunità per equiparare realmente Processo Civile e Processo Civile Telematico, poiché il nuovo art. 13 del Provvedimento in commento consente il deposito di file:
“ a)  .pdf;
b)  .rtf;
c)  .txt;
d)  .jpg;
e)  .gif;
f)  .tiff;
g)  .xml.
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.”
ciò comporterà, di conseguenza, l’impossibilità di depositare le classiche mail – non certificate – che non contengano allegati.
Gli scambi di messaggi e le conversazioni che potremmo aver interesse a depositare in Giudizio, quindi, non potranno in realtà trovare posto nel nostro fascicolo digitale o, comunque, se depositate, potrebbero essere oggetto di eccezione da parte del Collega “avversario”.
E’ certamente vero che le classiche mail non certificate, ma anche le PEC, che non contengano in allegato la missiva sottoscritta digitalmente, recheranno informazioni che – secondo prassi e Dottrina – vengono considerate sottoscritte con firma elettronica c.d. semplice e come tali non idonee a fare piena prova in Giudizio ma, unicamente, liberamente valutabili dal Magistrato (si veda il Codice dell’Amministrazione Digitale), ma è – allo stesso tempo – vero che non può essere il normatore (oltretutto di rango regolamentare) ad impedirmi di depositare un documento che il Giudice in un procedimento “non telematico” potrebbe comunque– seppur liberamente – valutare.
A questo aggiungo che, quasi sotto silenzio, scompare dall’elenco dei formati di file utilizzabili per gli allegati l’odf (formato di documento aperto).
Eliminazione forse indolore per la maggior parte dei Colleghi ma francamente incomprensibile per chi, come il sottoscritto, da anni promuovere il software libero ed i formati aperti.
•             Tornando alle novità introdotte dal Provvedimento 16 aprile 2014, deve infine essere citato l’art. 19 bis che specifica e chiarisce le regole da osservare in tema di notificazioni digitale effettuate in proprio dall’Avvocato, andando così ad integrare la normativa già prevista dall’art. 3 bis e ss. della L. 53 del 1994.
L’articolo in commento si occupa finalmente di definire le modalità di deposito telematico delle ricevute degli atti notificati via PEC e lo fa riferendosi anche agli atti introduttivi del Giudizio, quali la citazione. Notevole passo avanti, quest’ultimo, verso la digitalizzazione completa del Giudizio Civile.


In virtù del breve commento sopra riportato, il dato che emerge con chiarezza è che il normatore sta certamente cercando di ovviare – prima dell’entrata in vigore “ufficiale del PCT” – ad una serie di problematiche già evidenziatesi nel corso degli anni di sperimentazione ma, purtroppo, in alcuni casi lo fa creando ulteriori e nuove problematiche da risolvere.

Commenti

  1. Per quanto riguarda la possibilità di depositare mail "semplici" capisco la Sua interpretazione precisa della norma, ma questo significherebbe che una mail semplice che contiene un allegato .pdf può essere depositata e una senza allegato no? E, peggio, se nelle mia mail metto il logo dello studio, il tutto dipende dal client di posta elettronica che utilizzo? Perché, con un client basilare, queste mail vengono visualizzate con un allegato .gif (il logo), con uno evoluto vengono incorporati nella mail (e pertanto senza allegato). A mio avviso il legislatore intendeva che non ci possono essere altri allegati oltre quelle delle estensioni previste nei punti precedenti.
    cs
    Bruno Benetti

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  2. Sono pienamente d'accordo, nel senso che anche a mio avviso il tutto è alquanto surreale, ma - di fatto - il termine "purché" utilizzato dal normatore, non lascia molto spazio ad interpretazioni personali.
    Una ricostruzione come quella che Lei propone dovrebbe necessariamente essere veicolata tramite una correzione del testo normativo o, in alternativa, attraverso una pronuncia giurisprudenziale.

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  3. Aggiungo a questo articolo, anche se non attinente al 100%, che ieri è arriva una circolare del "Gruppo Referenti Processo Telematico" che spiega che entro il mese di maggio sarà possibile che vari avvocati (presumibilmente dello stesso studio) utilizzino la medesima PEC. Per grossi studi una grande facilitazione!
    Presumo (ma non c'è scritto) che questo valga anche per le notifiche in proprio. In merito ben volentieri attendo Suo commento.
    cs
    Bruno Benetti

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  4. Francamente di questa cosa non ho notizia pur essendo io il referente informatico dell'ordine di Grosseto.
    Francamente mi semina piuttosto strano in virtù dell'impostazione che è stata data sono a questo momento al PCT, ad ogni modo non posso escluderlo a priori non avendo letto la missiva a cui fa riferimento.

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  5. Anche noi ha sorpreso, ancora in febbraio a Roma ci hanno detto il contrario (e ritenevano i "doppioni" nel Reginde dei refusi da eliminare). Se vuole Le la mando. L'indirizzo studiolegaledamato (at) "motore di ricerca più diffuso.com" va bene?

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  6. il mio indirizzo di posta è sostanzialmente di dominio pubblico ^_^ quindi può inviare a lucasileni@gmail.com e - se vuole - può darmi tranquillamente del tu.

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  7. Voglio solo ringraziarvi per il lavoro che svolgono e la loro volontà di condividere. Ha creato materiali eccezionali e tutti noi beneficiare della vostra generosità.

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  8. guicomter-nu-2000 Joshua Ramu Software

    obprazbercand

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