Processo civile telematico – Regole tecniche in materia di copia e duplicato informatico – nuove modalità di attestazione di conformità dei documenti analogici ed informatici
Come tutti gli appassionati di informatica giuridica sanno, uno dei più risalenti problemi in ordine all’applicazione di alcune norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale era rappresentato dall’assenza delle regole tecniche previste dall’art. 71 del codice stesso. Regole che, nel corso di quasi un decennio, non erano mai state emanate dagli organismi legislativi, ponendo di fatto innumerevoli problematiche in ordine alla validità ed applicabilità di molti articoli del CAD.
Parlo in effetti al passato poiché in G.U. del 12 gennaio
2015 è stato pubblicato il “Decreto
del Presidente del Consigliodei Ministri 13 novembre 2014” recante “Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli
20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”
La norma entrerà in vigore il prossimo 11 febbraio 2015.
Tralasciando gli aspetti attinenti al mondo
dell’amministrazione digitale e della conservazione documentale (dei quali in
questa sede non è il caso di occuparsi), la principale novità introdotta con
l’emanazione del decreto de
quo è certamente legata al
documento informatico, di cui vengono finalmente descritte le modalità per il
rilascio di copia, estratto e duplicato.
Gli articoli del CAD che fanno riferimento alla copia
digitale del documento analogico e alla copia, estratto e duplicato sono il 22
ed il 23bis i quali, in entrambi i casi, richiamano le regole tecniche di cui
all’art. 71, regole delle quali ci stiamo appunto occupando in quest’articolo.
Le maggiori applicazioni pratiche degli articoli de quibus sono logicamene legate alle
notificazioni effettuate dagli Avvocati.
I due casi tipici di copia informatica con attestazione di
conformità cui oggi facciamo riferimento sono sostanzialmente:
1) Copia informatica di documento
analogico (art. 22 CAD), ossia digitalizzazione di atto cartaceo asseverato ex
art, 3bis L. 53/1994 ed ex art. 18 D.M. 44/2011.
In questi l’attestazione di conformità (o asseverazione) è
stata – sino ad ora – inserita all’interno della relata di notificazione e poi
sottoscritta digitalmente.
2) Copia informatica di documento nativo
digitale (ex art. 23bis CAD), ossia copia ed attestazione di conformità di un
atto o provvedimento che si trovi all’interno del fascicolo digitale della
Cancelleria.
In tal caso il potere di autentica dell’Avvocato viene
sancito dall’art. 16bis comma 9bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L.
221/2012: ”Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di
parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo,
presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente
articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del
cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato,
il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle
copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente
comma, equivalgono all'originale.”
Nel caso di specie, però, non venivano in effetti dettate –
contrariamente al caso di cui al punto precedente – modalità specifiche per il
rilascio dell’attestazione di conformità e – per prassi – avevamo adottato le
medesime modalità previste dall’art. 3bis L. 53/1994, inserendo l’attestazione
di conformità in calce alla relata di notifica.
Oggi, gli articoli 4 (commi 2 e 3) e 6 (commi 2 e 3) del
DPCM 13 novembre 2014 spostano l’attenzione dell’interprete su nuove modalità
di attestazione della conformità.
Vediamo quindi nello specifico e singolarmente cosa cambia
(o potrebbe cambiare).
Copia informatica di documento analogico
Le ipotesi di cui al precedente punto 1) debbono oggi
essere analizzate alla luce del nuovo articolo 4 (commi 2 e 3) del DPCM 13
novembre 2014
“Art. 4 - Copie per immagine su supporto informatico di
documenti analogici
1. [omissis]
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3,
del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua
la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività,
l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico
di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere
inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il
documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio
o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a
ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto
informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come
documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta
di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma
elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”
Parte della dottrina (Gargano, Vitrani) ha ritenuto che il
richiamo fatto dall’art. 18 DM 44/11 all’art. 22, comma 2, CAD – che ci ricorda
come l’asseverazione si compia mediante inserimento della dichiarazione di
conformità in relata di notifica – vada armonizzato con la norma di cui al
precedente art. 4, ritenendo necessario, quindi, compiere le operazioni
previste dall’appena citato comma 3 ultimo periodo (previsto appunto per il
caso di attestazione di conformità contenuta su documento informatico separato)
inserendo anche un riferimento
temporale nonché l'impronta di ogni copia per immagine.
Preciso che per impronta deve intendersi (sempre secondo il
testo normativo in esame) “la
sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash", mentre
per funzione di hash " una funzione matematica che genera,
a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che
risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire
l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire
da evidenze informatiche differenti"
Sostanzialmente l'impronta e la funzione di hash sono volti
ad identificare in maniera univoca un determinato file.
Ad ogni modo, a mio modesto avviso, il rapporto fra l’art.
22 del CAD (e quindi fra l’odierna normativa tecnica dallo stesso richiamata) e
il disposto degli art. 18 DM 44/2011 e 3bis L. 53/1994 è invece da leggersi
quale rapporto di specialità.
Ad avviso di chi scrive, infatti, il testo dell’art. 18 DM 44/2011: "L'avvocato che estrae copia
informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione
prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale,
inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di
notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio
1994, n. 53." appare assorbente e cioè, sempre a mio modesto parere,
il Legale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis L. 53/1994 e 18 DM
44/2011 già compie l'asseverazione di cui all'art. 22 CAD, e quindi già assolve
agli obblighi previsti da detto articolo nonché da tutta la normativa tecnica
che porta con se.
Analoga interpretazione è stata recentemente data dal TAR
Lazio con la sentenza 396/2015 la quale, ritenendo applicabile l'art. 22
CAD alle attestazioni di conformità per le notificazioni in proprio, da un lato
ha sancito l'impossibilità di procedere alla notificazione in proprio via PEC
di atti amministrativi per l'allora mancanza (la pronuncia è di poco precedente
alla pubblicazione in G.U. della normativa tecnica in commento) delle regole
tecniche previste dall'art. 71 CAD, dall'altro le ha ritenute invece
perfezionabili in ambito civilistico proprio per la presenza dell'art. 18 DM
44/2011, e quindi in virtù tutti i rilievi già svolti in questa sede.
Ritengo quindi che, almeno per quanto riguarda la
notificazione di atti analogici digitalizzati, nulla cambierà al momento
dell’entrata in vigore della normativa in esame.
Copia informatica di documento informatico
Caso diverso, invece, è quello della copia informatica di
documento informatico (ipotesi di cui al precedente numero 2), poiché l’art.
16bis comma 9bis non prevede modalità di attestazione di conformità specifiche
ed in grado di assolvere ai requisiti di validità della copia richiesti
dall’art. 23bis del CAD.
In particolare, detto ultimo articolo, richiede che la
copia informatica di documento informatico venga approntata in ossequio alle
regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, ossia, alle regole tecniche che oggi
possiamo rintracciare nei commi 2 e 3 dell’art. 6 del DPCM 13 novembre 2014:
“2. La copia o l'estratto di uno o più documenti
informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria
dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente
disconosciuta.
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività,
l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un
documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento
informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così
formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o
firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o
più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento
informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni
copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma
elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”
Cercando di analizzare schematicamente le varie
interpretazioni che in queste settimane molti studiosi hanno proposto, deve
innanzitutto farsi una distinzione di massima, ossia, fra chi ritiene
applicabile la normativa de
qua alle notificazioni in proprio e all'attestazione di conformità
dell'Avvocato (come stabilito recentemente dal TAR Lazio), e chi invece la
ritiene non applicabile.
L'Avvocato Roberto Arcella ha recente chiarito, in un
autorevole e puntuale scritto pubblicato sul blog "avvocato
telematico", come - a sua avviso - il DPCM in commento sia
incompatibile con le norme dettate per l'attestazione di conformità ex art.
16bis comma 9bis nonché con quelle del PCT in generale e, pertanto, si potrebbe
agevolmente sostenere la sua inapplicabilità ai casi qui trattati.
Ad avviso dello scrivente, invece, il DPCM in oggetto non
potrà che applicarsi - e mi viene da dire "purtroppo" - ai casi
oggetto della nostra analisi, ciò in virtù del chiaro disposto dell'art. 2
comma 3 del CAD che prevede un'applicazione anche a tutti i privati delle norme
contenute nel capo II del CAD stesso, come - appunto - sia l'art. 22 che l'art.
23 e 23bis. Se quindi dette norme trovano sostanzialmente un'applicazione erga
omnes allo stesso modo si applicheranno le norme emanate in virtù
dell'art. 71 del CAD (ossia il DPCM in commento) poiché espressamente
richiamate dagli artt 22 e ss.
Stabilito che le norma in commento potrebbero
ragionevolmente applicarsi ai casi oggetto di analisi, dobbiamo cercare di
capire come attestare la conformità della copia informatica di documento
informatico alla luce del DPCM:
A) sottoscrizione
con firma digitale della copia da parte del soggetto che la estrae;
B) inserimento
dell’attestazione di conformità nella copia informatica del documento e
sottoscrizione digitale del file risultante;
C) redazione
dell’attestazione di conformità su file separato con inserimento di riferimento
temporale e dell’impronta di ogni copia informatica.
A mio avviso l’ipotesi sub A) è impraticabile per due
ragioni:
· la copia avrà validità solo fino a quando
non venga disconosciuta;
· l’art. 16bis comma 9bis del DL
179/2012 richiede espressamente che della copia sia attestata la conformità
(attestazione non presente in questa modalità di rilascio).
L’ipotesi sub B) è probabilmente la scelta più pratica e
semplice da realizzare.
Sostanzialmente l’unica differenza rispetto alle
metodologie di attestazione di conformità a cui ci siamo abituati sino ad ora,
sarà l’inserimento dell’attestazione, anziché su un file separato, direttamente
nella copia del file che verrà poi firmato digitalmente.
Ma come possiamo “editare” un file PDF per poter inserire
la nostra attestazione di conformità?
Esistono più metodologie:
· utilizzare l’ultima versione di
microsoft word che supporta l’edit di file PDF;
· far ricorso a software specifici;
· utilizzare la funzione “aggiungi
testo” presente nelle versioni di acrobat reader successive alla 10.
Al fine di rendere più agevole l’attività di estrazione e
autentica della copia informatica di documento informatico, riporto di seguito
le due guide pratiche (la prima realizzata dal Collega Giuseppe Vitrani e la seconda dal Collega Pietro Calorio) che spiegano come
ottenere il risultato voluto con l’ausilio di strumenti gratuiti e liberamente
reperibili in rete (nel primo caso in ambiente windows utilizzando google chrome e l’ultima versione di
acrobat reader, nel secondo in ambiante MacOS).
INDICAZIONI PER L’ESTRAZIONE DI COPIA INFORMATICA DAI REGISTRI DI CANCELLERIA - versione MAC
La scelta della "via" di cui all'ipotesi in commento, però, è stata da alcuni ritenuta rischiosa in virtù delle modificazioni che vengono apportate al file scaricato dai registri di cancelleria.
A mio avviso la censura non è in realtà insuperabile, posto
che, molto semplicemente, è l'Avvocato ad attestare che il contenuto del file
estratto e quello del file "asseverato" hanno analogo contenuto, e lo
fa, appunto, inserendo un'attestazione di conformità che interviene in un
momento successivo rispetto alla verifica de
qua.
In ogni caso, altra autorevole dottrina (Gargano), ha
sostenuto la necessità - quale vie estremamente prudenziale - di operare in
virtù dell'ipotesi sub C) della nostra analisi inserendo l'attestazione di
conformità su file separato (come già oggi facciamo per prassi con
l'inserimento della stessa nella relata di notificazione) corredata però di un
riferimento temporale e dell'impronta del file copiato.
Come potremo realizzare in modo agevole un'attestazione di
conformità che contenga i nuovi elementi richiesti dalla normativa in commento?
Molto semplicemente affidandoci all'ottima applicazione già realizzata dal
Collega Claudio De Stasio e reperibile sul sito "Diritto Pratico" al
seguente indirizzo: http://apps.dirittopratico.it/notifica.html
L'applicazione, con pochi semplici dati inseriti
dall'utente, creerà una relata di notificazione completa di attestazione di
conformità, riferimenti temporali ed impronta della copia digitale.
Sempre estrememente prezioso il Tuo contributo.
RispondiEliminaAvv. Gatti Leone
Grazie mille
RispondiEliminaMa i file estratti da polisweb (documenti informatici) risultano protetti da password conto la manipolazione: si supera tutto facilmente e si aggiunge la dichiarazione di conformità e firma digitale, ma non si perde poi la effettiva conformità dell'atto su polisweb ?
RispondiEliminaAvv. A. D'Agostino
Eliminaè un problema che ci stiamo ponendo anche alla luce di questa nuova normativa.
RispondiEliminacondivido pienamente la sua impostazione e la ringrazio per il suo prezioso lavoro
RispondiEliminaAvv. Efisio Sanjust
In teoria, stante il potere di autentica che l'art. 16 bis d.l. 179 conferisce all'avvocato, non dovrebbe sussistere un problema di conformità con l'atto su polisweb
RispondiEliminaHo provato ad aggiungere la dichiarazione di conformità, ma il file è protetto: come devo fare? grazie
RispondiEliminaHo provato, e sono riuscito, ad unire un provvedimento scaricato dalla cancelleria con un file pdf da me creato con l'attestazione di conformità del primo usando il sitohttp://www.ilovepdf.com/it/. Se ora firmo tutto il nuovo documento, è regolare l'atto?
RispondiEliminaGiovanni Gravina di Ramacca
A MIO AVVISO LA RELATA CON AUTENTICA SUPERO OGNI PREGIUDIZIALE.
EliminaSalve. Ci troviamo di fronte una diatriba: il documento analogico può essere distrutto una volta digitalizzata l'immagine? Altrimenti come "convertire" un archivio analogico in archivio digitale? La prego di rispondermi anche per mail all'indirizzo domenico.mauriello1@gmail.com
RispondiEliminaNon potete distruggerlo perché sarà sempre e comunque l'unico originale e, in caso di disconoscimento della copia, potreste essere chiamati al deposito.
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