PCT - Le questioni ancora aperte
A seguito dell’incontro di ieri a Roma “I
fori fanno rete” che ha visto la partecipazione dei Referenti informatici e
dei Presidenti dei COA italiani, ritengo quasi doveroso un piccolo
brainstorming sulle maggiori tematiche venute fuori a seguito degli interventi
dei relatori.
Una delle maggiori criticità ancora non superate dall’attuale
sistema di PCT, è rappresentata certamente, a mio avviso, dalla visibilità
delle informazioni e dalla conoscenza (e conoscibilità) delle stesse da parte
di parti e Avvocati.
In primis gli atti
depositati dall’Avvocato tramite le procedure digitali sono immediatamente
visibili a tutte le parti del giudizio a seguito dell’accettazione della busta
telematica da parte del cancelliere (ciò in ossequio al chiaro disposto dell’art,
76 disp. Att.al codice di procedura civile). Ciò potrebbe comportare una
discrasia temporale nella conoscibilità delle difese avversarie (ad esempio nel
caso delle memorie ex art. 183 c.p.c. e 190 c.p.c.) qualora il Collega
depositasse con qualche giorno di anticipo – prassi in realtà caldamente
consigliata – la propria memoria. In virtù di ciò da tempo molti Colleghi
auspicano un intervento tecnico che renda visibili le memorie solo a seguito
della scadenza del termine per il deposito.
Questo intervento tecnico – per la verità non così
complicato da realizzare – cozza però con il sopra richiamato art. 76 disp. Att.
che, come giustamente evidenziato dall’Avv. Maurizio Reale, dovrà
necessariamente essere oggetto di modificazione ancor prima di mettere mano all’aggiornamento
dell’apparato tecnico.
Sempre in materia di visibilità delle informazioni, ho
notato – leggendo qualche protocollo operativo dei nostri Tribunali – che l’accesso
al fascicolo del procedimento monitorio all’Avvocato a cui sia stato dato
mandato per l’opposizione viene consentito solo all’interno della cancelleria
previa esibizione della delega.
Francamente ritengo che sia più saggio abilitare
direttamente dal SICID la visione del fascicolo al Collega, magari anche a
seguito della trasmissione digitale della delega rilasciata dal cliente, onde
evitare viaggi verso la Cancelleria del Tribunale che, soprattutto per gli
Avvocati di fori esterni, può comportare la necessità di sub delegare un Collega
del distretto di riferimento.
Continuando a parlare della visibilità delle informazioni,
si è poi auspicato un intervento volto a permettere la visualizzazione, lato
Avvocato, delle comunicazioni di cancelleria effettuate alle parti costituite;
poiché, la loro conoscenza, è strumento indispensabile per avere piena
cognizione – anche processuale – dello stato del fascicolo e degli eventi che
alle stesso sono legati.
Di grande interesse, a mio avviso, è poi il tema delle
comunicazioni di Cancelleria.
I nostri Cancellieri, purtroppo, a volte risultano ancora “acerbi”
nella gestione degli strumenti telematici e capita molto spesso che effettuino
le comunicazioni di cancelleria anche a soggetti ai quali dette comunicazioni
non dovrebbero farsi, in evidente danno – dal punto di vista della strategia
processuale – della parte a cui la comunicazione doveva – in via esclusiva –
essere fatta. E’ il caso, ad esempio, del ricorso per decreto ingiuntivo, della
cui emissione - a volte - la cancelleria dà notizia direttamente all’intimato,
allungando di fatto i termini per la proposizione dell’opposizione!
Ciò è possibile, come evidenziava giustamente ieri il
Collega Stefano Bogini, in virtù del 3° comma dell’art. 15 L.F. che ha
costretto i tecnici ministeriali ad integrale nei sistemi di cancelleria la
ricerca automatica delle PEC nei registri della Camera di Commercio e nel
registro INI PEC. In pratica il Cancelliere sarebbe in grado di inviare avvisi
e biglietti di cancelleria a qualunque indirizzo pec presente in tali registri,
indipendentemente dall’avvenuta – o meno – costituzione nel procedimento in
questione.
Altre tematiche trattate durante la giornata sono state:
·
Il problema dell’applicazione dell’art. 147
c.p.c. alle notificazioni in proprio che, pur essendo a mio avviso un falso
problema, sembrerebbe poter esser risolto con la non necessità di rispettare
gli orari previsti da detto articolo per le notificazioni a mezzo PEC. La
notificazione de qua, infatti, non
comporta alcun contatto materiale fra il notificante e il notificato, né fra
quest’ultimo ed il porta lettere, indi per cui non si comprende – non necessitando
alcuna partecipazione attiva del notificato alle attività di notificazione –
perché si dovrebbe limitare il tempo della notifica. Giustamente, infatti, si è
evidenziato come il recapito di una PEC non comportasse alcun disagio per il
ricevente, nemmeno se effettuata in tarda notte. La questione, in ogni caso, è
ancora dibattuta.
·
La necessità di amalgamare la disciplina dell’art.
125 c.p.c. e del’art. 16 D.M. 44/2011 onde evitare, come evidenziava il Collega
Juri Rudi, una possibile discrasia fra l’indirizzo PEC indicato nell’atto
introduttivo del giudizio e quello comunicato all’Ordine di riferimento e
quindi presente nel ReGIndE
·
La possibilità di abilitare automaticamente
tutti i Colleghi alle notificazioni in proprio poiché, come giustamente faceva
presente l’Avv. Valentina Carollo, da un lato l’introduzione “de facto” della PEC quale vero e proprio
domicilio digitale rende – in alcuni casi – imprescindibile ricorrere alle
notificazioni in proprio (stante oltretutto l’inerzia forzata degli Uffici NEP)
dall’altro, per l’abilitazione, basta in realtà una semplice istanza al COA di
appartenenza che, a questo punto, potrebbe essere tranquillamente eliminata.
Sempre in tema di notificazioni in proprio è
stata evidenziata la necessità di un intervento normativo volto a dare maggiori
poteri sanzionatori e di controllo alle CCIAA, volti a scongiurare i mancati
rinnovi delle PEC da parte di alcune aziende, nonché le indicazioni erronee
degli indirizzi ab origine.
Pur precisando che la giornata è stata ricca di ulteriori
spunti di discussione e di argomenti interessanti (fra i quali il potere di certificazione degli Avvocati e la notificazione in proprio degli atti di pignoramento immobiliare e presso terzi), mi preme mettere in evidenza,
in particolare, due ulteriori questioni:
La Cassa Forense ed il CNF hanno garantito la
creazione di un proprio punto di accesso gratuito messo a disposizione di tutti
gli Avvocati. Il PDA dovrebbe integrare tutte le funzionalità di base
necessarie alla consultazione dei registri di cancelleria nonché la possibilità
di redigere e depositare la busta digitale. Non è ancora chiaro se si opterà
per la scelta di un redattore esterno o interno, né se sarà data la possibilità
di scaricare e installare un software gestionale remoto tipo “consolle”.
Ad ogni modo, in tutta sincerità, auspico che
si utilizzi software a base open source poiché abbatterebbe di gran lunga i
costi di realizzazione, ed il relativo source
code è, oltretutto, in buona parte già disponibile.
In ogni caso, indipendentemente dalle
scelte che verranno fatte, i COA dovranno a mio avviso stare attenti alle
scelte commerciali dei prossimi mesi, in particolare qualora decidano di
sottoscrivere accordi e convenzioni con uno o più soggetti privati.
Il Collega Nicola Gargano, che ringrazio
personalmente per l’intervento, ha posto l’attenzione della platea sul progetto
“note di udienza” che l’Avv. Claudio
De Stasio ha realizzato e sta implementando su richiesta del COA di Grosseto. L’iniziativa
è volta a superare le prassi di alcuni Tribunali di utilizzo delle chiavette
USB per salvare le verbalizzazioni effettuate fuori dalla stanza del Giudice.
Problema dei nostri Fori, infatti, è molto
spesso il carico di ruolo che il Magistrato è costretto a smaltire nell’arco
della giornata di udienza.
Prima dell’avvento del PCT non facevamo
altro che iniziare la verbalizzazione fuori dalla stanza del Giudice arrivando
dinanzi al Magistrato con buona parte del lavoro già svolto.
Oggi, con l’introduzione della verbalizzazione
sulla Consolle del Giudice, molte Commissioni miste sul PCT hanno dato vita a
prassi operative volte a predisporre una bozza di verbale digitale da
trasmettersi poi, in vari modi, al Magistrato.
Posto che il ricorso alle chiavette USB –
noto veicolo di trasmissione di trojan, malware e virus – è quanto di più
deleterio la mente umana possa aver congeniato, l’Avv. De Stasio ha elaborato
il sistema sopra richiamato che, in buona sostanza, altro non fa che permettere
– tramite l’indicazione di un codice univoco – la redazione di un verbale
virtuale direttamente dal terminale dell’Avvocato.
La verbalizzazione può essere effettuata da
più Colleghi sullo stesso terminale (pc, tablet e cellulare) nonché
separatamente su più terminali (sempre tramite l’indicazione del codice univoco
di cui sopra).
Una volta chiuso il verbale, basterà far
collegare il PC del Magistrato al sito di riferimento e fornirgli il codice
monouso conosciuto dagli Avvocati.
Il Giudice visualizzerà a schermo l’intera
verbalizzazione e non dovrà far altro che copiare il testo ed incollarlo sul
verbale di udienza presente su Consolle.
Il COA di Grosseto ha trovato l’idea ottima
e, assieme ai Magistrati del Tribunale di Grosseto, sta cercando di tramutarla
in una sperimentazione ufficiale che, visti i commenti entusiastici di molti
Colleghi presenti all’evento di ieri, potrebbe estendersi a molti altri Fori.
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