Conversione in Legge del DL 83/2015 e principali problematiche

Nel bel mezzo della calura estiva viene finalmente pubblicata la L. 132/2015 che converte con modificazioni il DL 83/2015.
L'approvazione definitiva del testo di legge era intervenuta lo scorso 6 agosto e quindi già molti Colleghi avevano provveduto a pubblicare i loro commenti in ordine alle ulteriori modificazioni apportate da questo nuovo provvedimento normativo.
In particolare, per un'analisi completa delle modifiche in materia di PCT, rimando all'articolo di Maurizio Reale pubblicato sulle pagine del Centro Studi Processo Telematico,
Il commento dell'Avv. Reale è - come sempre - puntuale, chiaro e professionale, e quindi nulla potrei aggiungere ad un lavoro già così completo.
L'articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.cspt.pro/pubblicazioni/37-la-conversione-del-dl-83-2015-e-le-modifiche-introdotte-nel-sistema-di-pct.html mentre il testo integrale della L. 132/2015 (che introduce anche importanti modifiche in ambito di procedure esecutive e fallimentari) è consultabile tramite il sito della Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-20&atto.codiceRedazionale=15G00136&elenco30giorni=falsesul 

Da sottolineare, comunque, sono le due maggiori problematiche che derivano dall'emanazione della Legge sopra citata, entrambe di estrema attualità posto che il provvedimento normativo è in vigore già da oggi

1) l'impossibilità di attestare la conformità ex art. 16bis comma 9bis DL 179/2012 su file separato (ad esempio nel caso delle attestazioni di conformità per l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive) fino all'emanazione delle regole tecniche da parte del DGSIA

2) l'impossibilità di procedere alle notificazioni in proprio ex L 53/1994 di copie informatiche di cui si sia attestata la conformità

La problematica sub 1) è aggirabile mutando la metodologia di attestazione di conformità. Come ribadito più volte sulle pagine di questo blog, infatti, esiste la possibilità - immutata anche dopo l'entrata in vigore della L. 132/2015 - di attestare la conformità del documento direttamente sulla copia da autenticarsi. Per la procedura da seguire nel caso di attestazione di conformità di documenti digitali (estratti ad esempio dal fascicolo informatico di cancelleria) rimando all'ottima guida del Collega Giuseppe Vitrani, reperibile al seguente indirizzo e consultabile di seguito: https://www.scribd.com/doc/252610499/PROCEDIMENTO-AUTENTICA?secret_password=6F3c0kW8aVJIWTY96iyU#
Il medesimo procedimento, eliminata la prima parte relativa all'estrazione del documento dal fascicolo informatico, può essere seguito per attestare la conformità di documenti cartacei scannerizzati, come nel caso dell'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive.

Il problema sub 2) può invece essere superato notificando, invece della copie digitali di cui si è attestato la conformità, i c.d. "duplicati informatici", scaricabili dal fascicolo telematico di cancelleria. Per la procedura da seguire rimando alla guida del Collega Pietro Calorio del Foro di Torino, reperibile al seguente indirizzo e consultabile di seguito: https://www.scribd.com/doc/260610927/Estrazione-Duplicati-Copie-Impronte-Da-Pst#


Commenti

  1. Il legislatore pare sia riuscito a peggiorare un testo che già di per sé aveva numerose pecche nella versione licenziata dal Governo...
    Dalla lettura dell'ottimo articolo dell'Avv. Reale cui supra si rimanda, tuttavia, mi pare di comprendere che, ad oggi, di fatto non sia più possibile notificare via pec alcun atto introduttivo!
    Uno dei requisiti di validità per la notifica via pec è, infatti, nel caso degli atti introduttivi l'inserimento nel messaggio anche della procura alle liti che, usualmente, viene redatta ai sensi dell'art. 83 cpc su atto separato, redatto su supporto analogico, firmato dal cliente e poi scannerizzato e autenticato digitalmente dal difensore.
    La dichiarazione di conformità all'originale della procura sino ad oggi si è sempre fatta nella relata, ossia in un atto separato, modalità non più ammessa sino all'emanazione delle specifiche tecniche ai sensi dell'art. 16 undecies commi 2 e 3 DL179/12.
    Sbaglio?

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    Risposte
    1. Nulla cambia per la notifica in proprio a mezzo PEC di atti parte (ad es. citazione) formati su supporto informatico in PDF nativo e firmati digitalmente (Ai sensi dell’art. 83 c.p.c. il mandato non necessita di attestazione di conformità che solo in questo caso è assolta dalla sola apposizione della firma digitale)
      -
      francesco fusco, Fondi 23/08/15
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  2. Esiste in effetti un minimo di rischio per la notifica di atti introduttivi ma, a mio avviso, più virtuale che reale. Al di là degli usi e delle prassi, infatti, non siamo obbligati alla notifica della procura che dovrà unicamente essere stata rilasciata prima della notifica della citazione. Vi è poi chi in dottrina (Gargano) ritiene non necessaria l'autentica della procura ai fini della notifica

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