PEC - Finalmente un potere di controllo sulla funzionalità degli indirizzi inseriti nei Pubblici Registri

Lo scorso 29 aprile 2015, il Ministero della Giustizia, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, ha emanato una direttiva volta a migliorare il sistema di gestione dei registri PEC tenuti dal Registro delle Imprese.
In virtù del DL 185/2008 e del DL 179/2012, infatti, sia le società che le imprese individuali hanno già da tempo l’obbligo di comunicare un indirizzo PEC al Registro delle Imprese il quale, oltre a tenere un proprio “albo” di indirizzi di Posta Elettronica Certificata, contribuisce ad alimentare il c.d. “Indice Nazionale degli Indirizzi Elettronici” (INI-PEC).
Tale pubblici registri sono ampiamente utilizzati dagli Avvocati per inviare comunicazioni (come ad esempio la classica diffida di pagamento) e notificazioni di atti giudiziari, ciò con un notevole risparmio di costi per l’ufficio e per i propri clienti.
Grande pecca del sistema, però, era rappresentata – almeno sino ad oggi – dal mancato funzionamento di molti degli indirizzi presenti nei registri.
Nessun potere di controllo “post-comunicazione” e, soprattutto, nessun potere sanzionatorio era infatti stato conferito ai tenutari, che di fatto non potevano intervenire in caso di indirizzi non funzionanti, non rinnovati o, addirittura, non più esistenti.
La direttiva in commento, però, conferisce finalmente all’Ufficio del Registro delle Imprese il potere di verificare (con cadenza almeno bimestrale) il corretto funzionamento degli indirizzi PEC comunicati dalle aziende e, in caso di inattività della casella di posta, l’ulteriore potere di procedere alla rimozione dell’indirizzo qualora l’azienda stessa – su invito del medesimo Ufficio – non provveda a comunicare un nuovo indirizzo funzionante.
Se quindi l’azienda si trovasse nella condizione di non aver nessun indirizzo PEC censito presso il Registro delle Imprese – o per non averlo mai comunicato, o per successiva cancellazione – la stessa potrebbe incorrere nella sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (per le ditte individuali) e dall’art. 2630 c.c. (per le società).
Auspicabilmente questa direttiva porterà ad una drastica riduzione degli indirizzi PEC non funzionanti presenti nel Registro delle Imprese e nel registro INI-PEC, con notevoli vantaggi sia per le comunicazioni fra azienda ed azienda, che per le quotidiane attività dell’Avvocato.






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