Prova della notificazione via PEC - nulla vale la stampa della mail
Commissione Tributaria Provinciale di
Grosseto – Provvedimento 23 febbraio 2015.
Da
annullare la cartella esattoriale notificata via PEC qualora la prova
dell’avvenuta notificazione sia data unicamente in forma cartacea.
Di interesse ed attualità è la recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto in materia di
prova dell’avvenuta notificazione via PEC.
Nel caso oggetto di esame la società
Equitalia aveva provveduto alla notificazione, nei confronti della società
opponente, di una cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata.
A seguito dell’opposizione della società de qua in ordine alla mancata corretta
notificazione della cartella in questione, Equitalia aveva depositato una
stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC,
confidando che ciò potesse bastare a comprovare l’avvenuta corretta ricezione
del messaggio di posta certificata da parte del destinatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di
Grosseto ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto stante l’assenza di prova
della regolare notifica della cartella esattoriale.
La difesa di Equitalia, infatti, ha
depositato in giudizio unicamente copia cartacea di un messaggio mail (che
asseritamente avrebbe contenuto la prova dell’avvenuta notificazione via PEC)
proveniente da un’addetta all’ufficio ed indirizzato al legale della società e
non invece le ricevute di accettazione e di consegna in formato nativo digitale
che avrebbero permesso alla Commissione Tributaria di avere piena conoscenza
dell’esito della notificazione.
La pronuncia in oggetto, quindi, ha il
merito di evidenziare quella che da sempre, almeno per gli studiosi di
informatica giuridica, è una summa
divisio, ossia, quella fra documento analogico e documento digitale,
definiti dall’art. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale rispettivamente
come: “la rappresentazione non informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti” e
“la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti”
Entrambe tali tipologie di documento sono
portatrici di elementi propri che, nel momento in cui il formato del documento
muta, possono essere parzialmente o totalmente perse.
Pensiamo, tanto per fare un esempio
classico, al testamento olografo redatto dal de cuius e di cui sia effettuata una scannerizzazione: tale file, risultante
dall’opera di digitalizzazione, non potrà mai essere oggetto di perizia
calligrafa da parte di un perito, semplicemente perché il documento
scannerizzato non darà indicazioni in ordine alla pressione della penna sul
foglio, in ordine alla qualità e conservazione della carta su cui è stato
redatto il documento, etc…. Sostanzialmente, quindi, il documento analogico
recherà con se informazioni che andranno a perdersi a causa del processo di
digitalizzazione (scannerizzazione).
Medesima riflessione può essere proposta
per il file digitale che venga stampato, poiché, anche in questo caso, il
procedimento di stampa eliminerà tutta una serie di “di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti”
(per dirlo con le parole del CAD) che invece nel documento digitale erano
presenti.
Tornando al caso
oggetto di analisi, ad esempio, i file della ricevuta di accettazione e di
consegna (solitamente salvati nei formati .eml oppure .msg) sarebbero stati
documenti informatici idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella
esattoriale notificata via PEC, mentre lo stesso non può dirsi per le stampe di
dette ricevute che, di fatto, non solo non sono in grado di comprovare cosa sia
stato effettivamente allegato al messaggio PEC oggetto di analisi (ricordo ai
lettori che all’interno della ricevuta di consegna completa di un messaggio PEC
è sempre allegato il messaggio originale inviato al destinatario) ma che
oltretutto rappresentano – a tutti gli effetti – dei semplici fogli di carta
dei quali non è possibile in alcun modo riconoscere l’origine. I documenti in
questione, in effetti, ben potrebbero essere stati artatamente creati
attraverso programmi di redazione testo oppure di fotoritocco.
In conclusione
Equitalia avrebbe dovuto depositare in giudizio la stampa delle ricevute munite
di attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale (come ad
esempio è espressamente previsto anche per gli Avvocati che notificano in
proprio ex art. 9 comma 1bis L. 53/1994) oppure – molto più semplicemente -
depositare i file digitali delle ricevute de
quibus.
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