Duplicato informatico e notificabilità del decreto ingiuntivo via PEC
A seguito dell’entrata in vigore della L. 132/2015, che ha
convertito con modificazioni il DL 83/2015, uno dei temi più dibattuti in
ambito di Processo Civile Telematico, è stato senza dubbio quello delle
notificazioni in proprio da parte dell’Avvocato.
In virtù – infatti – dell’inserimento del nuovo articolo
16undecies nel corpo del DL 179/2012, si ritiene impraticabile la notificazione
delle classiche copie informatiche autenticate che, nell’arco di oltre un anno
di applicazione del PCT, ci eravamo oramai abituati ad utilizzare.
Ciò, in virtù del chiaro dato letterale del comma 2 e del
comma 3 dell’articolo appena citato:
“2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad
una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento
informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di
conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo
esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del
responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia
informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita
nella relazione di notificazione.”
Quando, quindi, l’attestazione
di conformità si riferisce ad una copia informatica destinata alla notifica,
l’attestazione dovrà obbligatoriamente essere inserita in relata.
Posto altresì che la relata di
notificazione, ex art. 3-bis comma 5 L. 53/1994, deve obbligatoriamente essere redatta
in un documento separato, va da sé che l’attestazione de qua non potrà che
trovar posto in un documento separato rispetto alla copia informatica e che,
quindi, per poterla correttamente perfezionare non si potrà che attendere le “specifiche
tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia”
La soluzione per procedere
comunque alla notificazione via PEC di un atto giudiziario è però stata
immediatamente suggerita dalla maggior parte degli studiosi del settore, ossia,
notificare i duplicati informatici anziché le copie autenticate.
Come sappiamo, infatti, il
duplicato informatico (definito dal CAD come “il documento informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”)
altro non è se non un ulteriore originale rispetto a quello presente nel
fascicolo informatico.
In ambito digitale, difatti, è
assolutamente improprio parlare di originale e di copia posto che è possibile
creare infiniti “originali” di uno stesso file, e quindi documenti che sono –
rispetto a quello originario – del tutto identici in forma e contenuto.
Per tale ragione, onde evitare
problematiche interpretative rispetto alle norme del nostro ordinamento, è
stato coniato il termine “duplicato informatico”, identificando così una sorta
di “copia” del tutto identica però al documento dal quale è stata estratta.
I duplicati informatici, ai
sensi dell’art. 23bis, comma 1, “……. hanno lo stesso valore giuridico, ad
ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti………….”[1]
e non necessiteranno quindi di alcuna attestazione di conformità.
Il problema della notificazione in proprio via PEC
sembrerebbe, quindi, essere stato risolto “aggirando l’ostacolo” ma, in
effetti, sono numerose le norme del nostro codice di rito che fanno riferimento
al concetto di originale e a quello di copia conformo e, fra tutti, anche
l’art. 643 c.p.c. che si occupa della notificazione del ricorso e del decreto
ingiuntivo.[2]
L’articolo in parola prescrive: “L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli
articoli 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite”
così – almeno letteralmente – stabilendo la necessità di notificare delle copie
autenticate.
La questione va, però, analizzata alla luce di alcune
riflessioni;
1)
L’analisi dell’art.
643 c.p.c. non può prescindere da un inquadramento storico giudico della norma
che – con tutta evidenza – è stata pensata ed emanata in un momento nel quale
il concetto di “duplicato informatico” non era ancora stato elaborato dal
legislatore. Di conseguenza non potrà ragionevolmente sostenersi che la norma de qua sia stata così elaborata al fine
di escludere aprioristicamente la notificabilità di ricorso e decreto
ingiuntivo in forma di duplicato informatico.
2)
Il duplicato
informatico riporta al suo interno non solo tutti gli elementi altresì presenti
nella copia autentica, ma addirittura la firma digitale originale dell’Avvocato
(per quanto riguarda il ricorso) e del Magistrato (per quanto riguarda il
decreto) e sarà quindi – su un piano strettamente probatorio – assolutamente
idoneo a garantire la corrispondenza del documento notificato rispetto a quello
presente nel fascicolo informatico. Ricordiamoci, infatti, che la
sottoscrizione digitale di un documento informatico rimane integra e valida sin
quando lo stesso non viene modificato. Qualora, quindi, vi fosse stata una
qualunque modificazione del documento in un momento successivo alla
sottoscrizione da parte – rispettivamente – del Difensore e del Magistrato, lo
stesso non passerebbe indenne il normale procedimento di verifica della
sottoscrizione digitale.
Concludendo, ad avviso di chi scrive, l’art. 643 c.p.c.
deve necessariamente essere letto alla luce dei nuovi strumenti
giuridico/digitali che sono entrati a far parte del nostro ordinamento, e
quindi non escludendo la notificabilità dei duplicati informatici estratti dal
fascicolo del procedimento monitorio.
In ogni caso si continuano ad attendere le nuove specifiche tecniche DGSIA che - con tutta probabilità - dovrebbero essere promulgate nell'arco delle prossime settimane.
[1] In tal
senso Cfr. Avv. Minazzi: http://www.francescominazzi.net/duplicati-informatici-e-copie-nel-pct-quando-serve-lattestazione-di-conformita/
[2] Il
problema era già stato a suo tempo sollevato dall’Avv. Gargano sul suo blog: http://www.quandoilprocessoetelematico.it/quando-il-processo-e-psicopatico/
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