PCT: approvato il DL 132/2014 – novità in materia di deposito digitale nelle procedure esecutive
Questo sabato mattina è
decisamente pregno di novità per tutti i giuristi italiana poiché, come in
realtà annunciato già da qualche giorno, il Presidente Napolitano – nella giornata
di ieri – ha provveduto a firmare il D.L. 132/2014 che è stato prontamente
pubblicato questa mattina in gazzetta ufficiale (qui
il testo completo)
Accanto ad una serie di
riforme relative alla risoluzione alternativa del contenzioso, il decreto
apporta importanti modifiche al sistema di instaurazione delle procedure
esecutive, attraverso la modifica degli articoli 518, 543 e 557 del codice di
procedura civile.
I tre articoli,
regolanti rispettivamente il pignoramento immobiliare, quello presso terzi e
quello immobiliare, vengono innovati dall’art. 18 del D.L. 132/2014 con
modalità – salva qualche differenza che analizzeremo nello specifico –
sostanzialmente speculari.
Il nuovo assetto della
procedura di creazione del fascicolo dell’esecuzione, seguirà pertanto le
seguenti fasi:
A)
Pignoramento mobiliare
1) A
seguito del pignoramento l'ufficiale giudiziario consegna al creditore il processo
verbale, il titolo esecutivo e il precetto.
2) Il
creditore provvede, entro 15 giorni dalla consegna degli atti di cui sopra, al
deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e – in allegato – di copie
conformi dei documenti di cui al precedente punto 1)
3) Copia
del processo verbale viene conservata (e messa a disposizione del debitore)
anche dall’ufficiale giudiziario, ciò sino alla cessazione dell’efficacia del
pignoramento;
4) Il
pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti di cui al precedente
punto 2) non sono stati completati nel termine di 15 giorni dalla consegna dei
documenti al creditore
B)
Pignoramento presso terzi
1) Eseguita
l’ultima notificazione l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale
dell’atto di citazione
2) Il
creditore provvede, entro 30 giorni dalla consegna dell’atto di cui sopra, al
deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e – in allegato – di copie
conformi del titolo esecutivo e del precetto
3) Il
pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti di cui al precedente
punto 2) non sono stati completati nel termine di 30 giorni dalla consegna dei
documenti al creditore
C)
Pignoramento presso terzi
1) Eseguita
l’ultima notificazione l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'atto di
pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
2) Il
creditore provvede, entro 15 giorni dalla consegna dei documenti di cui sopra,
al deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e – in allegato – di
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e
della nota di trascrizione.
3) Nell'ipotesi
di cui all'articolo 555 ultimo comma, e quindi quando il creditore provveda in
proprio alla trascrizione presso la CCRRII, lo stesso dovrà provvedere al
deposito della nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari. (questo permetterà, a mio avviso, il deposito della nota
di trascrizione anche in un momento successivo agli adempimenti di cui al punto
2).
4) Il
pignoramento perde di efficacia quando gli adempimenti di cui al precedente
punto 2) non sono stati completati nel termine di 15 giorni dalla consegna dei
documenti al creditore.
Da un’analisi di
massima di questa prima trance di
innovazioni apportate al sistema delle esecuzioni, è facile rendersi conto di
come si sia cercato di rendere il sistema di creazione del fascicolo dell’esecuzione
simile a quello del processo civile ordinario, questo – come vedremo meglio di
seguito – al fine di amalgamare la procedura di deposito digitale della nota di
iscrizione a ruolo dei procedimenti civili.
Anche il costante
riferimento a “copie conformi” e non a “originali” nel caso degli atti e
documenti allegati alla nota di iscrizione a ruolo, è chiaramente volto a
permettere il deposito telematico della nota e degli allegati attraverso la
scannerizzazione – ove necessaria – di questi ultimi.
A conferma di ciò,
difatti, anche l’art. 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012) è stato
riformato, attraverso l’inserimento dei seguenti periodi:
“A
decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione
forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le
copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto
comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.
Ai
fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli
originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.”
La riforma de qua, quindi, da un lato conferisce un
ulteriore potere di autenticazione al difensore della parte pignorante, il
quale, anche il difuori dei casi di cui al comma 9bis (e quindi al di fuori dei
casi di estrazione di atti e documenti dai fascicoli informatici di
cancelleria) potrà attestare la conformità delle copie dei documenti che
allegherà alla nota di iscrizione a ruolo.
Nota di iscrizione a
ruolo che sarà totalmente digitalizzata a partire dal 31 marzo 2015, così –
finalmente – sgombrando il campo dalle mille interpretazioni personali che il
personale di cancelleria dei nostri Tribunali aveva tirato fuori a partire dal
30 giugno u.s.
Segnalo, comunque, che
le modifiche sin qui analizzate varranno esclusivamente per i procedimenti esecutivi
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, indi per cui – purtroppo – il periodo
di “incertezza interpretativa” potrebbe perdura per altri 90 giorni.
Non potendoci, almeno
in questa sede, addentrare nelle numerose modifiche apportate al sistema dell’espropriazione
forzata, vediamo però, quali ulteriori cambiamenti “telematici” sono stati
introdotti dal D.L. 132/2014
L’art. 19 del suddetto
decreto, apporta numerose modifiche al nostro codice di procedura civile che,
per quanto attiene al processo civile telematico, sono riassumibili in:
1)
Introduzione dell’art. 492-bis
L’articolo
de quo permetterà la ricerca con
modalità telematiche dei beni da pignorare.
A
seguito di istanza al Presidente del Tribunale ove il debitore ha la residenza,
il domicilio, la dimora o la sede, l'ufficiale giudiziario ricercherà – mediante
collegamento telematico alle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle
quali le stesse possono accedere (in particolare, anagrafe tributaria, PRA,
registri degli enti previdenziali… etc….) – tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione
di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con banche, committenti e datori di lavoro.
A
seguito della ricerca, l’ufficiale giudiziario provvederà alla redazione di una
processo verbale con l’indicazione delle banche dati interrogate e con le risultanze
delle interrogazioni.
Qualora
l’accesso abbia consentito l’individuazione di beni che si trovano nel
territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo provvede di
ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520 c.p.c., altrimenti
rilascia copia autentica del verbale al creditore che, antro 10 giorni – a pena
di inefficacia –, può procedere al pignoramento tramite l’ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
Qualora
la ricerca abbia permesso di identificare crediti o cose nella disponibilità di
terzi, l’ufficiale giudiziario provvederà alla notificazione (ove possibile a
mezzo PEC o fax) al debitore e al terzo del processo verbale nonché delle
classiche indicazioni, intimazioni e avvertimenti fatti al debitore e al terzo
pignorato.
L’articolo
de quo, qualora venga effettivamente
e correttamente applicato, porterà certamente una serie innegabile di vantaggi
nelle operazioni di ricerca di beni del debitore e di pignoramento degli
stessi.
Preciso
altresì che l’art. 19 del D.L. 132/2014 si occupa altresì di definire anche una
lunga serie di parametri tecnici (modalità di accesso alle banche dati, costi
della procedura, armonizzazione con le norme in materia di trattamento dei dati
personali, etc…) che non ritengo opportuno analizzare a così breve distanza
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma in esame.
Sarà
necessaria una profonda analisi, da effettuarsi anche alla luce delle maggiori
posizioni dottrinarie, di questa nuova modalità di ricerca ed espropriazione dei
beni del debitore, che – quindi – non potrà che venire più avanti nel tempo.
2)
Pignoramento presso terzi.
L’articolo
543 c.p.c viene radicalmente rivisto.
Da
ora in poi la citazione a comparire dinanzi al giudice competente dovrà,
infatti, contenere l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui
all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo
raccomandata ovvero a mezzo PEC.
Diviene
quindi standard la comunicazione ex art. 547 c.p.c. direttamente al creditore,
e rimane ipotesi residuale la comparizione del terzo all’udienza (il nuovo art.
543 specifica infatti che la citazione dovrà contenere l'avvertimento al terzo
che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, questi dovrà
comparire in udienza per rendere la dichiarazione oralmente).
Allo
stesso modo viene, come è logico, modificato il testo dell’art. 547 c.p.c. che
oggi recita: “Con dichiarazione a mezzo
raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta
elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali
cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire
il pagamento o la consegna.”
Segnalo,
pur non avendo attinenza con gli argomenti trattati in questo blog, che è stato
altresì modificato l’art. 548 c.p.c., relativo ai casi di mancata dichiarazione
del terzo.
Il
decreto in esame, infine, introduce (tramite l’art. 20) tutta una serie di rapporti
riepilogativi che i responsabili delle procedure concorsuali e delle procedure
esecutive (commissari giudiziari, curatori fallimentari, professionisti
delegati… etc….) dovranno depositare telematicamente al fine di permettere il
monitoraggio delle procedure de quibus.
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