Processo civile telematico – proroga e correttivi
Come ci aspettavamo oramai da più
di 3 settimane è stato finalmente pubblicato il D.L. 90/2014 (qui
il testo integrale) recante correttivi importanti all’attuale assetto del
Processo Civile Telematico.
Rispetto alla bozza di decreto
circolata nelle scorse settimane, non tutte le innovazioni annunciate hanno poi
trovato posto nel testo definitivo del decreto.
Vediamo comunque cosa cambierà
con l’introduzione della norma in commento:
1) La proroga “annunciata”
La proroga che tanti Colleghi
aspettavamo come la biblica manna dal cielo in realtà c’è stata solo
parzialmente, infatti, l’art. 44 del D.L. 90/2014 conferma il testo della legge
221/2012 in tema di atti di cui diverrà obbligatorio il deposito digitale (per
un approfondimento vi rimando alla lettura di questo
mio precedente articolo) ma ne modifica le tempistiche. L’obbligatorietà
prevista da detta norma, infatti, si applicherà unicamente ai procedimenti
nuovi (iniziati a far data dal 30 giugno stesso) mentre per i procedimenti già
instaurati il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo de quo decorrerà dal 31 dicembre 2014.
E’ comunque fatta salva la
facoltà di deposito digitale anche nei procedimenti instaurati prima del 30
giugno 2014. La scelta fra digitale o analogico viene quindi rimessa al singolo
Avvocato.
2) PCT in Corte di Appello
Il Pct diventerà, stando al testo
dell’art. 44 del D.L. 90/2014, obbligatorio a “decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione……..” tale obbligo sussiterà per “il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite….”.
3) La sottoscrizione del verbale da parte dei testimoni
L’art. 45 del D.L. 90/2014
elimina poi l’obbligo (con la modifica dell’art. 126 c.p.c. e 207 c.p.c.) di
sottoscrizione del verbale di udienza da parte di terzi, rendendo più agevole
la telematizzazione del processo verbale e la successiva pubblicazione nei
registri di cancelleria.
4) Le notificazioni in proprio
L’art. 46 del D.L. 90/2014
riforma in modo sostanziale la L. 53/1994 in tema di notificazioni in proprio,
da un lato eliminando totalmente la necessità dell’autorizzazione del consiglio
dell’ordine nel caso di notificazioni in proprio a mezzo PEC, dall’altro
rendendo totalmente gratuita la notificazione effettuata in via digitale.
Tutti i Colleghi potranno quindi
liberamente effettuare le notifiche in proprio via PEC e, oltretutto,
effettuarle in via totalmente gratuita, senza pagare nemmeno le marche previste
per le classiche notificazioni in proprio cartacee.
5) Il potere di autentica dell’Avvocato
Le nuove disposizioni in materia
di notificazioni in proprio digitali, si coordinano perfettamente con quanto
previsto dall’art. 52 D.L. 90/2014.
La norma de qua, infatti, conferisce un nuovo potere certificativo
all’avvocato telematico, il quale potrà estrarre copia informatica o digitale
(dal fascicolo elettronico della procedura e quindi dai registri di
cancelleria) dei provvedimenti delle parti, del Giudice e dei Consulenti
Tecnici attestandone la conformità all’originale contenuto nel suddetto
fascicolo informatico, il tutto senza pagare alcun onere per il rilascio della
copia autentica.
Tali copie potranno poi essere
utilizzate per la notifica in proprio da parte dell’Avvocato telematico che
potrà trovarsi, ad esempio, a notificare un decreto ingiuntivo telematico senza
pagare nemmeno un euro per il rilascio delle copie e per la successiva
notificazione.
Sempre a tale scopo è stato
modificato l’art. 133 c.p.c. che adesso prevede l’obbligo per il Cancelliere di
comunicare il testo integrale del Sentenza con il biglietto di cancelleria e
non più solo il dispositivo.
6) Il domicilio digitale
Il D.L. 90/2014 rafforza poi la
disciplina attuale (per la verità di matrice parzialmente giurisprudenziale) in
materia di domicilio digitale stabilendo che la notificazione in cancelleria
(ad esempio in caso di mancata elezione di domicilio “fisico” nel circondario
del Tribunale) potrà essere effettuata unicamente qualora non sia possibile
perfezionare la notificazione digitale via PEC, all’indirizzo censito nel
ReGinDe, per causa imputabile al destinatario (ad esempio per casella PEC piena
o per indirizzo non corretto)
7) Il deposito digitale
Il nuovo decreto in commento,
inserisce poi due importanti correttivi in materia di deposito digitale:
a) Il deposito digitale potrà essere effettuato entro le ore
24 del giorno di scadenza;
b) nel caso in cui la busta telematica superi la dimensione
massima di 30 mb si potrà procedere all’invio di ulteriori buste contenenti le
ulteriori allegazioni, il tutto – però – sempre entro il termine delle ore 24
del giorno di scadenza,
gentilmente non mi è chiaro se posso da oggi chiedere delle semplici fotocopie di provvedimenti giudiziali e notificarli via pec senza pagare nulla? Cosa si intende per "copia informatica o digitale (dal fascicolo elettronico della procedura e quindi dai registri di cancelleria) dei provvedimenti delle parti, del Giudice e dei Consulenti Tecnici"? Grazie
RispondiEliminaLe copie informatiche o digitali sono quelle presenti nel pc quindi non analogiche (cartacee). Nella pratica ti collegherai al pda o tramite un redattore atti (tipo consolle avvocato) al Tribunale dove pende il giudizio, aprirai il fascicolo telematico (dopo averlo individuato attraverso il n. di R.G.A.C. o il nome del Giudice o delle parti), selezionerai l'atto in formato pdf che ti interessa es. decreto ingiuntivo, sentenza etc. attesterai la conformità di tale documento (informatico o digitale) all'originale (pure informatico o digitale) dal fascicolo dal quale è stato estratto lo allegherai alla pec e lo notificherai alla controparte. Adesso tutti gli avvocati sono abilitati alla notifica in proprio tramite pec senza nemmeno chiedere l'autorizzazione al consiglio dell'ordine di appartenenza. Spero di essere stato chiaro.
EliminaQuesto vale anche se i .pdf che si estraggono dal PDA o dalla Consolle sono privi della coccarda che attesta la firma digitale?
EliminaCiò significa che - per fare l'esempio classico del decreto ingiuntivo - una volta che sia stato emesso il decreto, all'avvocato è sufficiente:
a) estrarre copia di ricorso e decreto dalla Consolle;
b) apporvi una attestazione di conformità all'originale;
c) inviare il tutto via pec agli ingiunti?
Si sa già se sarà anche possibile con le copie con formula esecutiva?
RispondiEliminaSaluti
scusate, ma come si attesta la conformità ad un pdf? sulla carta mettevano il timbro "è copia conforme", ma un pdf come si autentica?
RispondiEliminaper il pdf puoi attestare la conformità nella relata di notifica che sottoscrivi digitalmente, come già veniva fatto prima nelle notifiche in proprio
RispondiEliminaNel processo esecutivo (mobiliare ed immobiliare) quali sono gli atti che devono essere depositati telematicamente?
RispondiEliminatutti gli atti successivi al pignoramento.
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