Processo civile telematico – proroga e correttivi


Come ci aspettavamo oramai da più di 3 settimane è stato finalmente pubblicato il D.L. 90/2014 (qui il testo integrale) recante correttivi importanti all’attuale assetto del Processo Civile Telematico.
Rispetto alla bozza di decreto circolata nelle scorse settimane, non tutte le innovazioni annunciate hanno poi trovato posto nel testo definitivo del decreto.
Vediamo comunque cosa cambierà con l’introduzione della norma in commento:
1)            La proroga “annunciata”
La proroga che tanti Colleghi aspettavamo come la biblica manna dal cielo in realtà c’è stata solo parzialmente, infatti, l’art. 44 del D.L. 90/2014 conferma il testo della legge 221/2012 in tema di atti di cui diverrà obbligatorio il deposito digitale (per un approfondimento vi rimando alla lettura di questo mio precedente articolo) ma ne modifica le tempistiche. L’obbligatorietà prevista da detta norma, infatti, si applicherà unicamente ai procedimenti nuovi (iniziati a far data dal 30 giugno stesso) mentre per i procedimenti già instaurati il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo de quo decorrerà dal 31 dicembre 2014.
E’ comunque fatta salva la facoltà di deposito digitale anche nei procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014. La scelta fra digitale o analogico viene quindi rimessa al singolo Avvocato.
2)            PCT in Corte di Appello
Il Pct diventerà, stando al testo dell’art. 44 del D.L. 90/2014, obbligatorio a “decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione……..” tale obbligo sussiterà per “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite….”.
3)            La sottoscrizione del verbale da parte dei testimoni
L’art. 45 del D.L. 90/2014 elimina poi l’obbligo (con la modifica dell’art. 126 c.p.c. e 207 c.p.c.) di sottoscrizione del verbale di udienza da parte di terzi, rendendo più agevole la telematizzazione del processo verbale e la successiva pubblicazione nei registri di cancelleria.
4)            Le notificazioni in proprio
L’art. 46 del D.L. 90/2014 riforma in modo sostanziale la L. 53/1994 in tema di notificazioni in proprio, da un lato eliminando totalmente la necessità dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine nel caso di notificazioni in proprio a mezzo PEC, dall’altro rendendo totalmente gratuita la notificazione effettuata in via digitale.
Tutti i Colleghi potranno quindi liberamente effettuare le notifiche in proprio via PEC e, oltretutto, effettuarle in via totalmente gratuita, senza pagare nemmeno le marche previste per le classiche notificazioni in proprio cartacee.
5)            Il potere di autentica dell’Avvocato
Le nuove disposizioni in materia di notificazioni in proprio digitali, si coordinano perfettamente con quanto previsto dall’art. 52 D.L. 90/2014.
La norma de qua, infatti, conferisce un nuovo potere certificativo all’avvocato telematico, il quale potrà estrarre copia informatica o digitale (dal fascicolo elettronico della procedura e quindi dai registri di cancelleria) dei provvedimenti delle parti, del Giudice e dei Consulenti Tecnici attestandone la conformità all’originale contenuto nel suddetto fascicolo informatico, il tutto senza pagare alcun onere per il rilascio della copia autentica.
Tali copie potranno poi essere utilizzate per la notifica in proprio da parte dell’Avvocato telematico che potrà trovarsi, ad esempio, a notificare un decreto ingiuntivo telematico senza pagare nemmeno un euro per il rilascio delle copie e per la successiva notificazione.
Sempre a tale scopo è stato modificato l’art. 133 c.p.c. che adesso prevede l’obbligo per il Cancelliere di comunicare il testo integrale del Sentenza con il biglietto di cancelleria e non più solo il dispositivo.
6)            Il domicilio digitale
Il D.L. 90/2014 rafforza poi la disciplina attuale (per la verità di matrice parzialmente giurisprudenziale) in materia di domicilio digitale stabilendo che la notificazione in cancelleria (ad esempio in caso di mancata elezione di domicilio “fisico” nel circondario del Tribunale) potrà essere effettuata unicamente qualora non sia possibile perfezionare la notificazione digitale via PEC, all’indirizzo censito nel ReGinDe, per causa imputabile al destinatario (ad esempio per casella PEC piena o per indirizzo non corretto)
7)            Il deposito digitale
Il nuovo decreto in commento, inserisce poi due importanti correttivi in materia di deposito digitale:
a)            Il deposito digitale potrà essere effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza;
b)           nel caso in cui la busta telematica superi la dimensione massima di 30 mb si potrà procedere all’invio di ulteriori buste contenenti le ulteriori allegazioni, il tutto – però – sempre entro il termine delle ore 24 del giorno di scadenza,


Commenti

  1. gentilmente non mi è chiaro se posso da oggi chiedere delle semplici fotocopie di provvedimenti giudiziali e notificarli via pec senza pagare nulla? Cosa si intende per "copia informatica o digitale (dal fascicolo elettronico della procedura e quindi dai registri di cancelleria) dei provvedimenti delle parti, del Giudice e dei Consulenti Tecnici"? Grazie

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    1. Le copie informatiche o digitali sono quelle presenti nel pc quindi non analogiche (cartacee). Nella pratica ti collegherai al pda o tramite un redattore atti (tipo consolle avvocato) al Tribunale dove pende il giudizio, aprirai il fascicolo telematico (dopo averlo individuato attraverso il n. di R.G.A.C. o il nome del Giudice o delle parti), selezionerai l'atto in formato pdf che ti interessa es. decreto ingiuntivo, sentenza etc. attesterai la conformità di tale documento (informatico o digitale) all'originale (pure informatico o digitale) dal fascicolo dal quale è stato estratto lo allegherai alla pec e lo notificherai alla controparte. Adesso tutti gli avvocati sono abilitati alla notifica in proprio tramite pec senza nemmeno chiedere l'autorizzazione al consiglio dell'ordine di appartenenza. Spero di essere stato chiaro.

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    2. Questo vale anche se i .pdf che si estraggono dal PDA o dalla Consolle sono privi della coccarda che attesta la firma digitale?
      Ciò significa che - per fare l'esempio classico del decreto ingiuntivo - una volta che sia stato emesso il decreto, all'avvocato è sufficiente:
      a) estrarre copia di ricorso e decreto dalla Consolle;
      b) apporvi una attestazione di conformità all'originale;
      c) inviare il tutto via pec agli ingiunti?

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  2. Si sa già se sarà anche possibile con le copie con formula esecutiva?
    Saluti

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  3. scusate, ma come si attesta la conformità ad un pdf? sulla carta mettevano il timbro "è copia conforme", ma un pdf come si autentica?

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  4. per il pdf puoi attestare la conformità nella relata di notifica che sottoscrivi digitalmente, come già veniva fatto prima nelle notifiche in proprio

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  5. Nel processo esecutivo (mobiliare ed immobiliare) quali sono gli atti che devono essere depositati telematicamente?

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  6. tutti gli atti successivi al pignoramento.

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