Processo civile telematico: iscrizione digitale delle procedure esecutive e attestazione di conformità
E’
notizia di ieri l’avvenuta pubblicazione dei nuovi schemi XSD relativi alle
procedure esecutive.
Gli
schemi XSD non sono altro che dei canovacci che il DGSIA pubblica
periodicamente per permettere ai programmatori di elaborare i modelli di atto
da inserire nei redattori.
La
pubblicazione dei nuovi schemi era attesa già da diversi mesi e, in
particolare, dall’entrata in vigore delle novità in materia di iscrizione a
ruolo delle procedure esecutive, portate dal DL 132/2014 (per un
approfondimento in materia vi rimando all’articolo pubblicato qualche mese fa
su questo stesso blog: le
novità del DL 132/2014)
Analizzando,
quindi, la descrizione
che accompagna i nuovi schemi di cui sopra, possiamo subito notare come
emerga con chiarezza un netto cambio di direzione rispetto alle prassi in uso
in molti dei nostri Tribunali.
Per
dar seguito in maniera corretta alle iscrizioni a ruolo in via telematica delle
procedure esecutive, le commissioni miste sul PCT si sono a dir poco
sbizzarrite, creando prassi diverse per ciascun singolo Tribunale italiano, con
il risultato di rendere difficile – se non a volte impossibile – la vita dell’avvocato
telematico.
Alcuni
Tribunali, ad esempio, richiedevano (e tutt’ora richiedono) l’iscrizione a
ruolo esclusivamente telematica delle procedure esecutive e ciò nonostante il
DL 132/2014 fissi con chiarezza al 31 marzo 2015 la decorrenza di tale obbligo.
Per
permettere il deposito in via telematica, poi, i vari protocolli hanno previsto
modalità operative diverse e – in alcuni casi – decisamente fantasiose.
Cito,
tanto per fare degli esempi, casi di Tribunali che richiedono una nota di
iscrizione a ruolo preparata con un programma esterno (come NIR o Easy Nota),
poi la sua stampa, la firma su cartaceo e poi la scannerizzazione della stessa,
per essere infine inserita quale atto principale della busta, con in allegato
tutti i titoli relativi alla procedura (precetto, pignoramento etc….).
In
altri casi si è richiesto e si richiede, invece, di inserire quale atto principale
della busta telematica una nota di deposito redatta come file nativo digitale
che, oltre ad includere l’elenco dei documenti scannerizzati che si allegano
alla busta, deve contenere la famosa attestazione di conformità prevista dal
nuovo testo dell’art. 16-bis, comma 2, del DL 179/2012 (riformato – appunto –
dal DL 132/2014).
Tornando
ai nuovi schemi XSD, invece, possiamo notare come il DGSIA abbia preferito
elaborare una procedura telematica che fosse quanto più aderente possibile alla
riforma entrata in vigore lo scorso dicembre.
Il
nuovo disposto degli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile,
infatti, prevede che sia l’Avvocato ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva
tramite il deposito di:
1)
nota
di iscrizione a ruolo;
2)
copie
conformi dei documenti (titolo, precetto e pignoramento);
per
tale ragione i nuovi schemi individuano nella nota di iscrizione a ruolo l’atto
principale della procedura che, in ossequio alle specifiche previste dal DM
44/2011, dovrà essere redatto come file nativo digitale (non scannerizzato),
dovrà essere in formato pdf ed essere sottoscritto digitalmente.
Tale
procedura, quindi, farà cadere nel nulla le vari prassi locali dei Tribunali.
Consiglio
a tutti i Colleghi di non allarmarsi se il proprio redattore non è ancora
aggiornato, poiché è interesse di ogni casa produttrice di software mantenere efficiente
il proprio prodotto e quindi certamente interverranno ben prima del 31 marzo
2015 per inserire i nuovi schemi XSD nei propri programmi.
Unico
dubbio che continua però a crucciare lo scrivente è rappresentato dalla
necessaria allegazione delle “copie conformi” di titoli e pignoramento.
Come
ricordato sopra l’art. 16bis DL 179/2012 è stato riformato proprio per
consentire al difensore di attestare la conformità delle scansioni dei
documenti necessari all’iscrizione a ruolo della procedura, purtroppo, però, l’entrata
in vigore (11 febbraio scorso) del DPCM 13 novembre 2014 ha decisamente
cambiato le carte in tavola, rendendo la vita dell’interprete quanto mai complicata.
Come
ho già evidenziato in un mio
precedente articolo l’entrata in vigore delle regole tecniche portate dal
DPCM ha di fatto creato un’enorme confusione fra i Colleghi che si cimentano
abitualmente nelle notificazioni in proprio, medesime censure – però – debbono purtroppo
replicarsi per tutti gli altri casi in cui l’Avvocato attesta la conformità di
un file digitale o di una scansione di un documento analogico e, quindi, anche
per il caso oggetto di odierna analisi.
Venendo
al punto….. “come dovremmo fare questa fantomatica attestazione di conformità?”
e ancora….. “dove dovremmo posizionarla? In calce ad ogni singola scansione?
Oppure su file separato?”
Prima
di rispondere – o quanto meno di tentare di farlo – è necessario operare un’importante
premessa: il Centro Studi Processo Telematico (di cui anche lo scrivente fa
parte) ha prodotto una serie di articoli scientifici proprio su questo tema,
arrivando a conclusioni parzialmente simili (si vedano gli articoli di Roberto
Arcella, Nicola
Gargano, Fabio
Salomone, Maurizio
Reale, Giuseppe Vitrani,
Fabrizio Testa e questo
mio precedente intervento).
Per
parte dei Colleghi del CSPT le nuove regole tecniche introdotte dal DPCM 13
novembre 2014 o non si applicherebbero affatto al processo civile telematico (Arcella,
Salomone, Reale, Gargano), o si applicherebbero solo parzialmente (Vitrani,
Testa ed il sottoscritto).
In
particolare (pur ritenendo che – in assenza di uno specifico intervento
normativo – si debba prudenzialmente continuare ad applicare le nuove regole
tecniche al PCT) segnalo
la ricostruzione assolutamente puntuale e analitica fatta dal Collega Maurizio
Reale in tema di rapporto di specialità fra le norme oggetto. Analisi che
giunge alla conclusione dell’inapplicabilità delle norma del recente DPCM al
processo civile telematico in virtù della specialità delle disposizioni dettate
in materia di PCT rispetto a quelle del Codice dell’Amministrazione Digitale.
A
mio avviso, in ogni caso, per tagliare la fantomatica “testa al toro” sarebbe
bastato un banale intervento normativo, volto ad abrogare il comma 3 dell’art.
2 del CAD (“Le disposizioni di cui al
capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si
applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni”) così di
fatto eliminando il dubbio sull’applicabilità del recente DPCM che – lo si chiarisce
– è stato emanato (dopo ben 10 anni) in attuazione dell’art. 71 del CAD.
In
virtù, comunque, del caos interpretativo che vige in questo momento, è
necessario – come detto – cercare di tracciare una sorta di “percorso
prudenziale” da seguire per provvedere all’attestazione di conformità anche nel
caso di deposito telematico in materia di processo esecutivo.
L’art.
4 commi 2 e 3 del DPCM 13 novembre 2014 individua tre diverse modalità di
attestazione della conformità:
A) sottoscrizione
con firma digitale della copia da parte del soggetto che effettua la scansione;
B) inserimento
dell’attestazione di conformità nella copia informatica del documento e
sottoscrizione digitale del file risultante;
C) redazione
dell’attestazione di conformità su file separato con inserimento di riferimento
temporale e dell’impronta di ogni copia informatica, il tutto sottoscritto con
firma digitale.
A
mio avviso l’ipotesi sub A) è impraticabile per due ragioni:
· la
copia avrà validità solo fino a quando non venga disconosciuta;
· l’art.
16bis del DL 179/2012 richiede espressamente che della copia sia attestata la
conformità (attestazione non presente in questa modalità di rilascio).
L’ipotesi
sub B) è probabilmente la scelta più pratica e semplice da realizzare ma
comporta una modificazione del file dopo la scansione. In ogni caso – posto che
la modificazione viene effettuata al fine di attestare la conformità – la ritengo
comunque una via praticabile.
Per
poter inserire l’attestazione di conformità in calce al documento scansionato
potremo procedere in diversi modi;
a) scansionare il file in jpeg invece
che in pdf, creare poi un nuovo documento di testo con word, open office, o
altro redattore di testi, inserire l’immagine jpeg nel file e in calce l’attestazione
di conformità, convertire poi il tutto in pdf;
b)
scansionare
il file in pdf e poi utilizzare l’ultima versione di microsoft word che
supporta l’edit di file PDF;
c) scansionare il file in pdf e poi utilizzare
la funzione “aggiungi testo” presente nelle versioni di acrobat reader
successive alla 10.
Quale
via estremamente prudenziale, si potrà poi optare per l’ipotesi sub C) della
nostra analisi, inserendo l'attestazione di conformità su file separato (come
già oggi facciamo con la relata di notificazione per le notificazioni in
proprio) corredata però di un riferimento temporale e dell'impronta del file scansionato.
Come
potremo realizzare in modo agevole un'attestazione di conformità che contenga i
nuovi elementi richiesti dalla normativa in commento?
Molto
semplicemente, dopo aver scansionato titoli, precetto e pignoramento, potremo creare
un nuovo documento di testo con word, open office, o altro redattore di testi,
e poi inserire l’attestazione di conformità dei nostri documenti scansionati corredati
dalle singole impronte dei file pdf ottenuti dalla scansione.
Per
calcolare l’impronta del file potremo affidarci all'ottima applicazione già
realizzata dal Collega Claudio De Stasio e reperibile sul sito "Diritto Pratico" al
seguente indirizzo: http://apps.dirittopratico.it/impronta.html
L’attestazione
di conformità, quindi, potrà essere redatta come da seguente modello:
Si
attesta, ad ogni effetto di Legge (art. 16bis comma II del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall’articolo 18 del
decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014 convertito in legge con
modificazioni dalla L. 162/2014), che il verbale di pignoramento del………………. (o
atto di pignoramento), il ……………… (descrizione titolo esecutivo – es. decreto
ingiuntivo o sentenza) ed il precetto notificato in data………… sono copie
conformi agli originali dai quali sono stati estratti.
Dettaglio
delle impronte:
File: verbale di pignoramento del…….
-
Impronta
SHA256: 815e20dc6f9a988c1e229aeab37ca6d5cf4f5cf2ec28ec9a91db3f838f40b2f3
Riferimento
temporale UTC: 2015-02-16T14:25:00.000Z
File: decreto ingiuntivo n…………..
del Tribunale di….
Impronta
SHA256: 26ef34ab4bea6bb7629a8451e4b7736834a4bc63b10130d7c9dccd0270c65f89
Riferimento
temporale UTC: 2015-02-16T14:25:00.000Z
File: Precettp………….. ….
Impronta SHA256: 54ytwgsb4be943y0394ht3918rhwe8hf4a4bc63b10130d7c9dccd0270c65f89
Riferimento temporale UTC: 2015-02-16T14:25:00.000Z
Avv……………….
In quest'ultimo caso i singoli file scansionati non dovranno essere firmati digitalmente, ma ad essere sottoscritta dovrà essere solo l'attestazione di conformità.
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RispondiEliminaDomanda. Sequestro conservativo che si converte automaticamentein pignoramento immobiliare quando c'è sentenza di condanna del debitore. Come si iscrive a ruolo l'esecuzione immobiliare?? Tutti i redattori chiedono di inserire data del precetto e data del pignoramento, atti che in tal caso non ci sono. Grazie
RispondiEliminaGrazie mille, ho appena aperto un blog.. Risorsa molto utile! Guida veramente ottima!
RispondiEliminaScusa ma secondo le indicazioni di cui sopra non si deve inserire pure l'indicazione file: atto di precetto e riportare l' impronta SHA256 pure per tale atto?
RispondiEliminaun custode giudizario come accede al fascicolo delle eseczioni immri?' Grazie riccardo Guerra
RispondiEliminaHi niice reading your blog
RispondiElimina